Cassazione Civile, Ordinanza n. 24966/2021 del 15/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte ricorrente ha chiesto la correzione materiale di una precedente ordinanza della Cassazione, sostenendo che fosse erronea nella parte in cui dava atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. A fondamento dell'istanza ha richiamato la propria ammissione, in via provvisoria e anticipata, al patrocinio a spese dello Stato. La censura era quindi diretta contro l'affermazione del cd. raddoppio del contributo unificato, ritenuta incompatibile con il beneficio del patrocinio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'istanza di correzione. Ha affermato che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non esclude l'obbligo del giudice dell'impugnazione, quando pronunci rigetto, inammissibilità o improcedibilità, di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. Ha inoltre richiamato la natura tributaria del contributo unificato e il riparto di competenze in ordine all'accertamento concreto delle condizioni di esonero o revoca, spettante all'amministrazione giudiziaria. Il ricorso per correzione è stato quindi rigettato, con attestazione dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo se dovuto.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis
il giudice dell'impugnazione deve dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo quando definisce il giudizio con rigetto, inammissibilità o improcedibilità, anche se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis
costituisce il parametro dell'importo ulteriore dovuto in caso di sussistenza dei presupposti processuali previsti dal comma 1-quater.
art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è suscettibile di revoca anche dopo la definizione del giudizio di impugnazione, se sopravvengono i relativi presupposti.
il contributo unificato ha natura tributaria e la verifica concreta delle condizioni di esonero o del procedimento di esazione è rimessa all'amministrazione giudiziaria competente.
ha modificato l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non impedisce la declaratoria, da parte del giudice dell'impugnazione, dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato quando il ricorso sia definito con rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- La statuizione sul contributo unificato resa dal giudice dell'impugnazione riguarda solo i presupposti processuali dell'obbligo di pagamento, mentre l'accertamento concreto delle condizioni di esenzione o della revoca del patrocinio resta rimesso all'amministrazione competente.
- La natura tributaria del contributo unificato comporta che le questioni relative alla debenza ed esazione siano sottratte alla cognizione del giudice della causa, salvo la mera attestazione dei presupposti processuali previsti dalla legge.
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