Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 12/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del "diniego di sopralluogo sull'edificio identificato catastalmente al foglio 101, particella 210, sito in Via Contrici frazione Marana di Montereale, di cui alla richiesta di contributo ID:4357" posto in essere con nota del 16 settembre 2025 dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 per la Regione Abruzzo, relativo alla pratica ID: GS_684; - degli atti suoi presupposto o conseguenza.

Giustizia amministrativa202500606

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di sopralluogo sull'edificio interessato da una richiesta di contributo per la ricostruzione post-sisma, espresso dall'USRA con nota del 16 settembre 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ufficio ricostruzione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il diniego dell'USRA di effettuare un ulteriore sopralluogo sull'immobile sito in Montereale, nell'ambito della pratica di contributo identificata come GS_684. La domanda di nuovo sopralluogo era stata sostenuta da una perizia tecnica di parte depositata il 24 aprile 2025, acquisita dall'amministrazione il 2 maggio 2025, dopo un sopralluogo già effettuato il 2 dicembre 2024. Dal testo non risultano specificamente articolati ulteriori motivi di legittimità, oltre alla contestazione del diniego e alla richiesta cautelare.

La decisione

Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris. L'USRA aveva già effettuato due sopralluoghi sull'immobile e il diniego di un terzo sopralluogo dava conto dell'acquisizione e della compiuta valutazione della perizia tecnica di parte. L'amministrazione aveva espresso un giudizio tecnico sulla non necessità di rivalutare il danno rispetto a quanto rilevato nel sopralluogo del 2 dicembre 2024. Tale giudizio è stato ritenuto non illogico e non contraddittorio con il verbale del sopralluogo, poiché l'esame della perizia aveva costituito l'approfondimento già menzionato nel verbale. La domanda cautelare è stata quindi respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha escluso, in particolare, la sussistenza del fumus boni iuris.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il diniego di un ulteriore sopralluogo è assistito da fumus boni iuris quando l'amministrazione abbia già effettuato sopralluoghi sull'immobile, acquisito e valutato la perizia tecnica di parte e motivato sulla non necessità di una nuova rivalutazione del danno.
  • Un giudizio tecnico dell'amministrazione sulla non necessità di ripetere gli accertamenti può superare il vaglio cautelare di non illogicità quando risulti fondato sull'esame della documentazione tecnica prodotta dall'interessato e non sia contraddittorio con i verbali degli accertamenti precedenti.

Come è indicizzato

MaterieRicostruzione post-calamità
RamiEmergenze e protezione civile
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.