Cassazione Penale, Sentenza n. 837/2023 del 12/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Reggio Calabria con prescrizione di non allontanarsi dall'abitazione dalle ore 20:30 alle ore 7:30. Il ricorrente deduceva: (1) vizi di motivazione per mancata valutazione delle concrete circostanze e illogicità nel ritenere la pericolosità limitata alla fascia serale e a un comune limitrofo; (2) violazione dell'art. 283 c.p.p., sostenendo che la prescrizione notturna, impedendo uno specifico lavoro serale in altro comune, si avvicinerebbe a una compressione della libertà personale assimilabile agli arresti domiciliari e quindi non dovrebbe pregiudicare le normali esigenze di lavoro.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile come riproduttivo di censure già confutate. La Corte ha ritenuto adeguata e sufficientemente motivata la decisione del Tribunale che ha valutato la gravità e le modalità della condotta, il concreto pericolo di reiterazione di reati specifici (collegati alla presunta appartenenza alla cosca Araniti e all'attività imprenditoriale finalizzata al riciclaggio) e ha operato il bilanciamento tra esigenze cautelari e diritto al lavoro. È stato confermato che la prescrizione notturna non impedisce in modo sproporzionato l'attività lavorativa (ampia fascia oraria residua) e che l'ipotesi concreta di lavoro notturno in diverso e distante comune è incompatibile con le esigenze cautelari. La misura non è stata ritenuta assimilabile agli arresti domiciliari nelle modalità applicate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato per indicare la funzione del Tribunale in composizione prevista dall'art. 310 nell'esame dell'ordinanza impugnata.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Fondamento formale dei motivi di ricorso (vizi di motivazione e violazione di norme di diritto); la Corte ha ritenuto le censure riproduttive e non fondate.
artt. 274, 277 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate dalla difesa in relazione ai vizi di motivazione e alle evidenze probatorie; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata anche rispetto alla gravità dell'accusa.
Norma sull'obbligo di dimora: il Collegio ha applicato i principi di tale disposizione bilanciando le esigenze cautelari con il diritto al lavoro, ritenendo legittima la prescrizione notturna nel concreto caso.
art. 283, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato esplicitamente per il necessario bilanciamento tra limitazioni imposte dall'obbligo di dimora e le esigenze lavorative; la giurisprudenza citata consente l'ampliamento territoriale per lavoro purché compatibile con le esigenze di cautela.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile/infondato.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 12379 del 20/12/2017 (Bartoli)
Principio secondo cui l'obbligo di dimora può essere integrato da un ampliamento dei limiti territoriali per tutelare esigenze lavorative, se compatibile con le esigenze cautelari.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 174 del 18/11/2020 (Bedani)
Ribadita la necessità del bilanciamento tra diritto al lavoro e esigenze di cautela nell'ambito dell'obbligo di dimora.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 44502 del 03/07/2015 (Cartanese)
Affermata la diversità ontologica tra obbligo di dimora (anche con divieto di allontanarsi in alcune ore) e arresti domiciliari, salvo che la limitazione sia arbitraria e tale da renderla assimilabile agli arresti domiciliari.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 37302 del 09/09/2021 (Lazzerini)
Conferma che l'obbligo di dimora non è convertibile negli arresti domiciliari salvo che la permanenza domiciliare sia imposta in misura eccessiva rispetto alle esigenze cautelari e alle comuni necessità di vita.
Massime di principio
- Il giudice deve operare un bilanciamento concreto e motivato tra esigenze cautelari e diritto al lavoro: limitazioni temporali e territoriali sono ammissibili se proporzionate al rischio concreto di reiterazione del reato.
- L'obbligo di dimora con prescrizioni temporali non è automaticamente assimilabile agli arresti domiciliari; diventa tale solo se la compressione della libertà supera le concrete esigenze cautelari e le normali necessità di vita.
- La gravità dell'accusa e il ruolo nell'organizzazione criminale aumentano la probabilità che il giudice ritenga necessarie misure più restrittive, specie se vi è rischio di riciclaggio o capacità economica organizzativa.
- Per ottenere la revoca o la modifica della misura cautelare il difensore deve fornire elementi specifici e concreti (non critiche generiche) che dimostrino l'irragionevolezza o la sproporzione della limitazione rispetto all'effettiva necessità cautelare.
- L'ampliamento dei limiti territoriali dell'obbligo di dimora per ragioni lavorative è possibile, ma subordinato alla verifica di compatibilità con le esigenze cautelari: distanza, orario e natura del lavoro saranno valutati case by case.
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