Ordinanza n. 41/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza emessa dal Tribunale di Potenza n. 1769/2023, datata 28 dicembre 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o inesatta esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Potenza n. 1769/2023, relativa al pagamento di premi agricoli
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale civile di Potenza n. 1769/2023, passata in giudicato il 29 gennaio 2024. Tale sentenza aveva accertato la legittimità delle domande di aiuto agricolo presentate dal ricorrente e dal suo dante causa nell’ambito del Reg. 2078/92, Misura F, aveva annullato il provvedimento regionale di decadenza e recupero di somme pari a 99.936,08 euro e aveva dichiarato il diritto del ricorrente a percepire i premi agricoli previsti. Il ricorrente ha dedotto la persistente esistenza di un debito della Regione Basilicata e dell’AGEA per le annualità 2006, 2007, 2010, 2011 e dal 2012 al 2015, oltre agli interessi legali, sostenendo quindi l’inesatta o incompleta attuazione del giudicato.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito la domanda di ottemperanza. Ritenendo necessario acquisire elementi istruttori per verificare lo stato di esecuzione della sentenza e l’eventuale ammontare delle somme ancora dovute, ha disposto l’acquisizione, dalla Regione Basilicata e dall’AGEA, di una dettagliata relazione amministrativa, corredata dalla copia di tutti i documenti richiamati, concernente l’attuazione del giudicato e le eventuali pendenze residue. La Regione e l’AGEA, pur destinatarie degli incombenti, non erano comparse in giudizio. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 23 settembre 2026.
Norme richiamate
sta in giudizio personalmente in forza dell’art. 22, comma 3, cod. proc. amm.
La disposizione è richiamata per la possibilità del ricorrente di stare personalmente in giudizio.
Reg. 2078/92, Misura F
domande di aiuto agricolo (Reg. 2078/92 Misura F)
La sentenza posta in esecuzione concerne il diritto ai premi agricoli previsti dalla misura di aiuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando non sia immediatamente accertabile se il giudicato sia stato integralmente eseguito e quale sia l’eventuale importo residuo dovuto, il giudice può disporre l’acquisizione di una dettagliata relazione amministrativa e della documentazione richiamata, rinviando la decisione dopo l’espletamento degli incombenti istruttori.
- L’esecuzione di un giudicato che abbia annullato un provvedimento di decadenza e recupero di aiuti agricoli e abbia riconosciuto il diritto del beneficiario ai relativi premi richiede la verifica concreta dei pagamenti effettuati e delle eventuali somme ancora dovute, comprese quelle accessorie dedotte dal beneficiario.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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