Cassazione Penale, Sentenza n. 24568/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugna l'ordinanza che ha rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di denaro e beni disposto per il delitto di usura. Contestazioni principali: mancata indicazione e quantificazione del profitto illecito (violazione art. 321 c.p.p. e art. 240-bis c.p.), carenza di motivazione sul periculum in mora, vizio di motivazione circa la sproporzione tra beni sequestrati (in particolare 3 orologi Rolex) e redditi del nucleo familiare; censura sull'uso di elementi ricavati da social network per dimostrare tenore di vita e sulla sottrazione di somme nella disponibilità di terzi (moglie).
La decisione
Il giudice ha ritenuto i ricorsi fondati in parte. Ha confermato la legittimità dell'istituto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca 'allargata' e ha respinto la tesi secondo cui la confisca richiederebbe necessariamente una sentenza di condanna prima del sequestro. Tuttavia ha annullato: a) la valutazione della sproporzione nei confronti di Emanuele Giannella per vizio di motivazione (mancata indicazione del valore dei beni sequestrati e assenza di parametri oggettivi di raffronto con i redditi); b) la motivazione sul periculum in mora in relazione a tutti e tre i ricorrenti, perché il tribunale si è limitato a richiamare l'entità e la fungibilità dei beni senza indicare elementi concreti del rischio di dispersione/del comportamento che lo renderebbe probabile. Per Mazzilli e Monterisi la Corte ha invece ritenuto infondate le doglianze sulla mancata quantificazione del profitto illecito, ricordando che per la confisca allargata non è necessario determinare il quantum del profitto derivante dai 'reati spia'. L'ordinanza è quindi annullata nei punti sopra specificati con rinvio al tribunale per nuovo esame.
Norme richiamate
Consente il sequestro di cose di cui è consentita la confisca; il giudice può sequestrare preventivamente beni che potranno essere oggetto di confisca anticipando i suoi effetti cautelari.
Disciplina la confisca 'allargata' (denaro e beni di valore sproporzionato rispetto al reddito o all'attività), prevedendo anche la confisca per equivalente; la Corte interpreta che il sequestro preventivo finalizzato a questa confisca può essere disposto prima della condanna quando sussista fumus commissi delicti e periculum in mora, e che non è necessario quantificare l'entità del profitto illecito per giustificare il vincolo cautelare.
Riferimento normativo collegato al sequestro delle somme derivanti dal reato o per equivalenza; la Corte sottolinea il necessario distinguo tra norme e il corretto ambito di applicazione rispetto all'art. 240-bis.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca 'allargata' può essere disposto anche prima della condanna quando sussistono fumus commissi delicti e periculum in mora; non è richiesto quantificare l'entità del profitto illecito per attivare lo strumento cautelare.
- Per giustificare la sproporzione ai fini della confisca allargata il giudice deve indicare parametri oggettivi e verificabili: valore dei beni sequestrati (o loro valore di acquisto), redditi dichiarati e confronto razionale tra questi elementi; l'assenza del valore dei beni o di parametri di raffronto determina vizio di motivazione.
- La motivazione del periculum in mora non può limitarsi a richiamare l'entità o la fungibilità dei beni: è necessario indicare elementi concreti (comportamenti, rischi di trasferimento/occultamento, composizione e capacità reddituale del nucleo, segnali di possibile depauperamento) che rendono fondato il timore di dispersione nelle more del processo.
- Non è decisivo l'uso di contenuti tratti dai social network per provare spese o tenore di vita: tali elementi, se usati, devono essere supportati da indicazioni concrete sulle spese effettivamente sostenute e non possono sostituire parametri economici oggettivi.
- La terza interessata (soggetto formalmente titolare dei beni) può allegare e dimostrare l'effettiva titolarità e proprietà dei beni sottoposti a vincolo, ma non può usualmente contestare i presupposti generali del sequestro (fumus/pericolosità) che spettano all'imputato.
- L'annullamento di un precedente decreto di sequestro per carenze motivazionali non impedisce l'adozione di un nuovo sequestro sugli stessi beni, purché il nuovo provvedimento fornisca la motivazione richiesta e si formi un giudicato cautelare valido.
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