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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24568/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugna l'ordinanza che ha rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di denaro e beni disposto per il delitto di usura. Contestazioni principali: mancata indicazione e quantificazione del profitto illecito (violazione art. 321 c.p.p. e art. 240-bis c.p.), carenza di motivazione sul periculum in mora, vizio di motivazione circa la sproporzione tra beni sequestrati (in particolare 3 orologi Rolex) e redditi del nucleo familiare; censura sull'uso di elementi ricavati da social network per dimostrare tenore di vita e sulla sottrazione di somme nella disponibilità di terzi (moglie).

La decisione

Il giudice ha ritenuto i ricorsi fondati in parte. Ha confermato la legittimità dell'istituto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca 'allargata' e ha respinto la tesi secondo cui la confisca richiederebbe necessariamente una sentenza di condanna prima del sequestro. Tuttavia ha annullato: a) la valutazione della sproporzione nei confronti di Emanuele Giannella per vizio di motivazione (mancata indicazione del valore dei beni sequestrati e assenza di parametri oggettivi di raffronto con i redditi); b) la motivazione sul periculum in mora in relazione a tutti e tre i ricorrenti, perché il tribunale si è limitato a richiamare l'entità e la fungibilità dei beni senza indicare elementi concreti del rischio di dispersione/del comportamento che lo renderebbe probabile. Per Mazzilli e Monterisi la Corte ha invece ritenuto infondate le doglianze sulla mancata quantificazione del profitto illecito, ricordando che per la confisca allargata non è necessario determinare il quantum del profitto derivante dai 'reati spia'. L'ordinanza è quindi annullata nei punti sopra specificati con rinvio al tribunale per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Consente il sequestro di cose di cui è consentita la confisca; il giudice può sequestrare preventivamente beni che potranno essere oggetto di confisca anticipando i suoi effetti cautelari.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Disciplina la confisca 'allargata' (denaro e beni di valore sproporzionato rispetto al reddito o all'attività), prevedendo anche la confisca per equivalente; la Corte interpreta che il sequestro preventivo finalizzato a questa confisca può essere disposto prima della condanna quando sussista fumus commissi delicti e periculum in mora, e che non è necessario quantificare l'entità del profitto illecito per giustificare il vincolo cautelare.

  • art. 240 cod. pen.

    Riferimento normativo collegato al sequestro delle somme derivanti dal reato o per equivalenza; la Corte sottolinea il necessario distinguo tra norme e il corretto ambito di applicazione rispetto all'art. 240-bis.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca 'allargata' può essere disposto anche prima della condanna quando sussistono fumus commissi delicti e periculum in mora; non è richiesto quantificare l'entità del profitto illecito per attivare lo strumento cautelare.
  • Per giustificare la sproporzione ai fini della confisca allargata il giudice deve indicare parametri oggettivi e verificabili: valore dei beni sequestrati (o loro valore di acquisto), redditi dichiarati e confronto razionale tra questi elementi; l'assenza del valore dei beni o di parametri di raffronto determina vizio di motivazione.
  • La motivazione del periculum in mora non può limitarsi a richiamare l'entità o la fungibilità dei beni: è necessario indicare elementi concreti (comportamenti, rischi di trasferimento/occultamento, composizione e capacità reddituale del nucleo, segnali di possibile depauperamento) che rendono fondato il timore di dispersione nelle more del processo.
  • Non è decisivo l'uso di contenuti tratti dai social network per provare spese o tenore di vita: tali elementi, se usati, devono essere supportati da indicazioni concrete sulle spese effettivamente sostenute e non possono sostituire parametri economici oggettivi.
  • La terza interessata (soggetto formalmente titolare dei beni) può allegare e dimostrare l'effettiva titolarità e proprietà dei beni sottoposti a vincolo, ma non può usualmente contestare i presupposti generali del sequestro (fumus/pericolosità) che spettano all'imputato.
  • L'annullamento di un precedente decreto di sequestro per carenze motivazionali non impedisce l'adozione di un nuovo sequestro sugli stessi beni, purché il nuovo provvedimento fornisca la motivazione richiesta e si formi un giudicato cautelare valido.

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