Cassazione Penale, Ordinanza n. 10157/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
La ricorrente aveva proposto, tramite difensore di fiducia da lei nominato, un'istanza ex art. 670 c.p.p. volta a ottenere la declaratoria di non esecutività di una sentenza di condanna emessa nei confronti del convivente more uxorio, dichiarato latitante. Il Tribunale di Salerno aveva dichiarato l'istanza inammissibile per carenza di legittimazione, ritenendo invalida la nomina del difensore da parte della convivente. Con il ricorso per cassazione si deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 96 e 159 c.p.p., sostenendo la validità della nomina effettuata dal prossimo congiunto nell'interesse dell'assistito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato in diritto. Ha confermato che la facoltà dei prossimi congiunti di nominare un difensore ex art. 96, comma 3, c.p.p. riguarda solo le persone "in vinculis" e non anche i latitanti; la norma è eccezionale e non è suscettibile di interpretazione analogica. Di conseguenza, corretta è stata la declaratoria di inammissibilità dell'istanza da parte del giudice dell'esecuzione. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma invocata per chiedere la declaratoria di non esecutività della sentenza; nel caso concreto l'istanza è stata ritenuta inammissibile per difetto di legittimazione della richiedente tramite difensore nominato da lei stessa in favore del latitante.
la facoltà dei prossimi congiunti di nominare un difensore nell'interesse dell'indagato opera esclusivamente per le persone "in vinculis" e non per i latitanti; trattandosi di norma eccezionale, non è applicabile in via analogica.
richiamato nel ricorso come norma violata, ma non risulta oggetto di autonoma interpretazione nel decisum oltre al rigetto della censura.
Massime di principio
- La facoltà dei prossimi congiunti di nominare un difensore nell'interesse dell'indagato o imputato è norma eccezionale e si applica solo nei casi espressamente previsti dalla legge; non può essere estesa analogicamente a situazioni diverse.
- La nomina del difensore effettuata dal prossimo congiunto è valida solo quando ricorrano i presupposti soggettivi richiesti dalla norma, tra cui la condizione di limitazione della libertà personale dell'assistito prevista dal sistema processuale.
- Nel giudizio di legittimità, se il provvedimento impugnato applica correttamente un principio di diritto consolidato sulla legittimazione a proporre l'istanza, il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
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