Cassazione Penale, Sentenza n. 2783/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa agli arresti domiciliari e successivo obbligo di presentazione alla P.G. (trattenuto dall'1.9.2013). Il motivo unico deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 314 c.p.p.: la difesa sosteneva che, essendo il ricorrente giudicato con rito abbreviato e successivamente beneficiato della sospensione condizionale della pena in sede di cognizione, il GIP/GUP avrebbero dovuto prevedere tale esito (art. 275-bis/275, 2-bis) e quindi la custodia cautelare sarebbe stata ingiusta già al momento della sua applicazione o mantenimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato la motivazione della Corte di appello che aveva ritenuto corretta la prognosi negativa del GIP sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena al momento dell'adozione della misura cautelare, e ha precisato che il diritto alla riparazione ex art. 314 c.p.p. richiede l'esistenza, al momento dell'applicazione o del mantenimento della misura, di una causa di estinzione del reato o di mancanza delle condizioni previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.; la mera successiva concessione della sospensione condizionale della pena in sede di merito, frutto di valutazioni di fatto e di nouvelle qualificazioni, non dà diritto automatico alla riparazione. Ha inoltre respinto la censura di violazione dell'art. 5 CEDU. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione: comma 1 riguarda l'ingiustizia 'sostanziale' collegata al proscioglimento con formula ampia salvo colpa grave; comma 2 riguarda i casi in cui una decisione irrevocabile accerti che la custodia cautelare è stata applicata o mantenuta in assenza delle condizioni previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p. La Corte interpreta che il solo mutato esito del giudizio di merito (concessione della sospensione condizionale) non costituisce di per sé causa di estinzione già esistente al tempo della misura e quindi non dà diritto automatico alla riparazione.
Fissa le condizioni per l'applicazione della custodia cautelare (gravi indizi di colpevolezza, ecc.). La Corte rileva che l'accertamento irrevocabile della mancanza di tali condizioni al momento dell'adozione o del mantenimento della misura è necessario per la riparazione ai sensi dell'art. 314, comma 2.
Riguarda il titolo del reato e i limiti sanzionatori ai fini dell'applicazione della custodia. Anche questo articolo è richiamato come parametro verificabile per stabilire la legittimità della misura cautelare ai fini della riparazione.
art. 275-bis / art. 275, comma 2-bis cod. proc. pen.
Norma che vieta la custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza potrà essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte osserva che l'art. 314 non richiama l'art. 275 (2-bis) ma gli artt. 273 e 280, quindi la prognosi sulla sospensione condizionale non è il criterio diretto per la riparazione ex art. 314.
art. 5 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
La Corte rigetta la censura di contrasto con l'art. 5 CEDU: secondo la giurisprudenza di legittimità la previsione di esclusione della riparazione in caso di colpa grave non contrasta con l'art. 5, che impone l'indennizzo solo per la detenzione preventiva formalmente illegittima.
Massime di principio
- Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. richiede che, al momento dell'adozione o del mantenimento della misura cautelare, sussistesse una causa di estinzione del reato o l'assenza delle condizioni previste dagli artt. 273 o 280 c.p.p.; una successiva concessione di benefici in sede di merito non basta.
- La prognosi negativa del giudice della cautela sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena non rende automaticamente illegittima la misura se tale sospetto si basa su valutazioni di merito riservate al giudice del fatto.
- Per ottenere la riparazione è necessario dimostrare che la custodia cautelare fosse formalmente illegittima (mancanza dei presupposti di legge) e non solo che il processo sia poi terminato con esito favorevole o con benefici concedibili in sede di merito.
- Le doglianze fondate sull'art. 5 CEDU richiedono dimostrare l'illegittimità formale della detenzione; la previsione nazionale che esclude la riparazione per colpa grave non è automaticamente contraria all'art. 5 secondo la giurisprudenza di legittimità.
- Se si ritiene che la sospensione condizionale fosse 'oggettivamente probabile' al tempo della misura cautelare, è preferibile dedurre il vizio in termini di mancata applicabilità della misura ex artt. 273/280 c.p.p. o far valere specifici elementi obiettivi (non meramente prognostici) che già allora escludevano i presupposti della custodia.
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