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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48111/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina del 16/05/2022 che confermava l'assoluzione di Greco dal reato di falsità in testamento olografo. La parte civile denunciava: 1) inosservanza dell'art. 441 c.p.p. per mancata integrazione probatoria (richiesta di nuove perizie sull'autenticità del testamento e sulla riconducibilità della scrittura a Greco); 2) vizio di motivazione nel rigetto della rinnovazione della perizia, ritenuto illogico e non valutante le consulenze di parte e gli accertamenti civili. La difesa dell'imputato e il P.G. hanno dedotto l'inammissibilità del ricorso sottolineando la natura del rito abbreviato, la discrezionalità del giudice e l'attendibilità dei periti dei RIS.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il potere di disporre l'integrazione probatoria ai sensi dell'art. 441 c.p.p. nel giudizio abbreviato sia espressione di discrezionalità non sindacabile in sede di legittimità; in ogni caso la motivazione del rigetto era logica: i consulenti dei RIS erano attendibili, mancavano scritture di comparazione dell'imputato che avrebbero reso probabilmente inconcludente una nuova perizia, e sussisteva l'ipotesi che la scheda testamentaria fosse stata compilata da terzi con firma della defunta. Ha escluso l'applicabilità del comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p. (ritenuto applicabile solo in caso di "doppia conforme" e limitatamente alle prove dichiarative). La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 441 cod. proc. pen.

    Il potere del giudice di disporre l'integrazione probatoria nel giudizio abbreviato è discrezionale; la decisione di esercizio di tale potere, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Il limite dell'assoluta necessità per l'esercizio di misure istruttorie nel rito abbreviato pone un vincolo stringente sull'integrazione probatoria

  • art. 603 cod. proc. pen. comma 3-bis

    Applicabile soltanto nelle ipotesi di ribaltamento della decisione di primo grado ("doppia conforme") e, in ogni caso, riguarda le prove dichiarative; non è applicabile per la richiesta di nuove perizie tecniche

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato non condizionato il giudice dispone l'integrazione probatoria con ampio margine di discrezionalità: le decisioni motivate su tale punto difficilmente sono riformabili in Cassazione
  • Per ottenere l'ammissione di ulteriori accertamenti tecnici è necessario dimostrare la reale utilità e la probabile diversa conclusione rispetto agli accertamenti già svolti (es. insufficienza o inaffidabilità delle consulenze precedenti o nuovi elementi probatori)
  • La scarsità di scritture di comparazione del presunto autore ostacola l'efficacia di una perizia calligrafica: il giudice può ritenere una nuova perizia probabilemente inconcludente
  • Gli esiti di periti ufficiali (es. RIS) possono prevalere su consulenze di parte se ritenuti imparziali e competenti; la parte che contesta tali esiti deve fornire elementi concreti di criticità
  • L'art. 603(3-bis) c.p.p. non costituisce automatismo per ottenere rinnovazioni istruttorie in Cassazione: è applicabile solo in specifiche ipotesi (ribaltamento del primo grado) e limitatamente a prove dichiarative
  • Chi propone ricorso deve valutare la fondatezza delle censure: ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e ammende

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