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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13007/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che l'inammissibilità fosse priva di colpa ai fini della sanzione pecuniaria.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Sassari, deducendo un vizio di motivazione sulla richiesta di sostituzione. Dal testo emerge che la censura riguardava il mancato accoglimento della richiesta di sostituzione del trattamento deciso dal giudice di merito. La Corte rileva tuttavia che il ricorso veicolava una doglianza non proponibile nel perimetro dell'art. 448, comma 1-bis, c.p.p., e quindi inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 1-bis, c.p.p.

    delimita i motivi deducibili nel ricorso; la censura proposta superava i limiti di impugnazione consentiti e quindi era non proponibile

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per il criterio della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla sanzione pecuniaria

  • art. 2, n. 50010 del 10/10/2023, Rv. 285690 - 01

    precedente richiamato per escludere il dedotto vizio di motivazione sulla richiesta di sostituzione

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza soggetta a impugnazione limitata, sono deducibili solo i motivi espressamente consentiti dalla legge; una doglianza eccedente tale perimetro è inammissibile.
  • Il vizio di motivazione non può essere utilmente prospettato quando il controllo di legittimità è normativamente circoscritto a specifici profili di impugnazione.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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