Cassazione Penale, Sentenza n. 32293/2023 del 25/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 22/09/2022 con la quale la Corte d'Assise d'Appello di Lecce, giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato non luogo a provvedere sull'incidente di esecuzione proposto da Trane volto a ottenere la modifica del provvedimento di cumulo delle pene concorrenti n. 120/06 emesso dalla Procura Generale. Il ricorrente lamentava che, dopo che la vicenda era stata "giurisdizionalizzata" (con la sentenza di annullamento della Suprema Corte e rinvio per nuovo giudizio), il pubblico ministero non poteva revocare il provvedimento trasferendo la questione e che la corte d'assise d'appello avrebbe dovuto decidere nel merito, non potendosi esimere dall'esercizio della funzione attribuitale; inoltre insisteva sull'interesse a far discutere la questione anche ai fini della eventuale riparazione per ingiusta detenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio alla Corte d'Assise d'Appello di Lecce in qualità di giudice dell'esecuzione. La Corte ha ritenuto erronea la decisione della corte territoriale di non luogo a provvedere: il nuovo provvedimento di cumulo emesso dalla Procura (22/09/2022) non poteva sostituire la necessità che il giudice dell'esecuzione decidesse sulle questioni devolute dalla sentenza di annullamento e rinvio; il provvedimento di cumulo ex art. 663 c.p.p. ha natura amministrativa e resta revocabile salvo intervento del giudice dell'esecuzione, e quando il pubblico ministero investe il giudice di tutte le operazioni di cumulo quest'ultimo non può rifiutarsi di provvedere. Inoltre la Corte ha richiamato il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione riconosciuto dalla Corte costituzionale (sent. n. 310/1996) anche in relazione a ordini di esecuzione errati.
Norme richiamate
Il provvedimento di cumulo delle pene ha natura amministrativa; la sua determinazione e la fissazione della decorrenza sono di competenza del pubblico ministero, ma il provvedimento non diventa definitivo se il giudice dell'esecuzione è investito della materia e, in tal caso, il giudice deve provvedere e può essere chiamato a verificare la correttezza del computo e della decorrenza
Norma processuale richiamata in relazione alle modalità dell'esecuzione e degli atti esecutivi; inserita nel quadro delle regole procedurali dell'esecuzione e degli incidenti di esecuzione
Norma richiamata a fini procedurali con riferimento al rinvio e alle competenze processuali connesse all'esecuzione e al giudice dell'esecuzione; utilizzata come principio procedurale richiamato dal ricorrente
art. 314 cod. proc. pen. e sentenza Corte Cost. n. 310/1996
nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione
La sentenza della Corte Costituzionale ha esteso il diritto alla riparazione anche alla detenzione ingiustamente patita per effetto di un erroneo ordine di esecuzione; ciò giustifica l'interesse del condannato a ottenere l'accertamento dell'illegittimità di precedenti ordini di esecuzione anche se nel frattempo la pena sia esaurita
Sez. 1, n. 9708 del 09/01/2007 (giurisprudenza di legittimità)
Giurisprudenza che conferma la natura amministrativa del provvedimento di cumulo e la possibilità di revoca o rimozione fino a quando non interviene il giudice dell'esecuzione
Sez. 1, n. 3748 del 30/09/1993 (giurisprudenza di legittimità)
Principio secondo cui se il pubblico ministero investe il giudice dell'esecuzione di tutte le operazioni di cumulo quest'ultimo non può rifiutarsi di provvedere
Sez. 4, n. 9721 del 01/12/2021 e Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021 (giurisprudenza di legittimità)
Giurisprudenza che ammette il diritto alla riparazione anche per restrizioni della libertà derivanti da errori nelle modalità di esecuzione della pena, purché non derivanti da comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato
Massime di principio
- Il provvedimento di cumulo delle pene ex art. 663 c.p.p. ha natura amministrativa e resta revocabile finché non interviene il giudice dell'esecuzione: il pubblico ministero può aggiornare o revocare l'ordine di esecuzione, ma se la questione è stata devoluta al giudice l'organo giudicante deve decidere e non può sottrarsi.
- Se la Procura emette un nuovo ordine di esecuzione dopo che la vicenda è stata investita del giudice (o dopo sentenza di annullamento e rinvio), il giudice dell'esecuzione non può dichiarare semplicemente "non luogo a provvedere" senza esaminare il merito: ciò potrebbe precludere l'accertamento di illegittimità utili anche ai fini della riparazione per ingiusta detenzione.
- L'interesse del condannato a una pronuncia del giudice sull'illegittimità di precedenti ordini di esecuzione persiste anche se, nel frattempo, la pena è stata espiata: la pronuncia può essere rilevante ai fini del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione.
- Quando il pubblico ministero investe il giudice dell'esecuzione di tutte le operazioni di cumulo, il giudice ha il dovere di provvedere; un rifiuto di decidere è annullabile in sede di legittimità.
- In situazioni analoghe, il ricorrente dovrebbe chiedere l'intervento del giudice dell'esecuzione (incidente di esecuzione) e può far valere anche, ove prognosticabile, il diritto a riparazione per eventuale detenzione ingiustamente subita a causa di ordini di esecuzione errati.
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