Cassazione Civile, Sentenza n. 39154/2021 del 09/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia circa la determinazione dell'incentivo ex art. 92 d.lgs. n. 163/2006 spettante al collaudatore (Giovanni) per attività di collaudo: ANAS sosteneva che dovesse applicarsi il Regolamento ANAS successivo (2011), con criteri meno favorevoli, mentre il controparte e le corti di merito avevano ritenuto applicabile il Regolamento ANAS del 22.1.2001 e la relativa procedura attuativa (Ordine di Servizio n.11/2003) sulla base della delega al collaudo del 18.1.2006; questioni tecniche: quale momento temporale rileva per individuare la disciplina applicabile (data del conferimento dell'incarico vs data di liquidazione/compimento del collaudo) e se eventuali modifiche regolamentari sopravvenute si inseriscono automaticamente nel rapporto ai sensi dell'art. 1339 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di ANAS. Ha confermato che il momento rilevante per individuare la disciplina applicabile al compenso del collaudatore è la data del conferimento dell'incarico (qui 18.1.2006), e non il momento di compimento del collaudo o della liquidazione; poiché l'incarico era anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 163/2006 e alle successive determinazioni regolamentari, valevano le regole antecedenti richiamate nella delega (Regolamento ANAS 2001 e Ordine di Servizio 11/2003) e non il Regolamento ANAS 2011 invocato dalla società. Di conseguenza è stata confermata la condanna di ANAS al pagamento di Euro 52.083,24 (oltre accessori) e le spese di giudizio; la Corte ha inoltre condannato ANAS al rimborso delle spese di cassazione (liquidate in Euro 5.000,00 forfettari + esborsi e accessori) e indicato l'ulteriore obbligo di versamento del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 92 d.lgs. n. 163/2006
Prevede un incentivo per valorizzare professionalità interne e rinvia all'amministrazione la determinazione di modalita' e criteri; la Corte interpreta che la nascita del diritto all'incentivo dipende non solo dalla prestazione ma anche dall'adozione della disciplina regolamentare indicata, con riferimento al momento del conferimento dell'incarico
art. 253 d.lgs. n. 163/2006 (norme transitorie)
Stabilisce l'ambito temporale di applicazione del Codice dei contratti; la Corte ha ritenuto che, essendo la delega al collaudo anteriore all'entrata in vigore del codice, i relativi contratti non erano assoggettati alla disciplina del codice e quindi non potevano essere regolati dal Regolamento ANAS 2011 emanato in attuazione dello stesso
Regolamento ANAS 22.1.2001
Fonte regolativa richiamata nella delega al collaudo del 2006 e ritenuta applicabile per la determinazione dell'incentivo nella fattispecie
Ordine di Servizio ANAS n. 11 del 24.1.2003
Procedura attuativa del Regolamento ANAS 2001, considerata applicabile per il calcolo dell'incentivo nel rapporto concreto
Regolamento ANAS 2011
Invocato da ANAS come fonte successiva meno favorevole; la Corte ne ha escluso l'applicabilità poiché sopravvenuto e non pertinente al rapporto instaurato anteriormente all'entrata in vigore del codice
Norma sull'inserzione nel contratto di clausole o condizioni imposte dalla legge sopravvenuta; la Corte ha escluso l'applicazione automatica di tale meccanismo al caso, ritenendo determinante la data del conferimento dell'incarico e l'efficacia delle norme transitorie
Richiamati come principi generali sul momento rilevante per la determinazione della disciplina contrattuale e della remunerazione delle professioni: la Corte ha confermato che per il compenso del collaudatore rileva la data del conferimento dell'incarico
art. 210 commi 2 e 6 del DPR n. 554/1999
Norma richiamata nella delega per la determinazione delle indennità di collaudo; considerata parte delle fonti cui guardare per la liquidazione dell'incentivo
art. 12 e art. 2 Preleggi
Richiamati dalle parti in tema di interpretazione delle norme imperative e dei rinvii; la Corte ha ritenuto infondate le censure relative a una presunta deroga negoziale alla disciplina imperativa
art. 366 cod. proc. civ. (n.6)
Citato perché ANAS non ha trascritto la delega impugnata nella memoria di ricorso alla Cassazione; la Corte ha rilevato l'omissione come violazione formale che ha inciso sull'ammissibilità di alcune censure
Massime di principio
- Per i compensi legati ad incarichi professionali in ambito di appalti pubblici il momento rilevante per individuare la disciplina applicabile e' la data del conferimento dell'incarico e non il momento del compimento del collaudo o della liquidazione
- Se una delega o atto di conferimento rinvia esplicitamente a una determinata regolamentazione vigente all'epoca, quella fonte vincola la determinazione dell'incentivo salvo che norme imperative sopravvenute espressamente dispongano diversamente
- Le norme transitorie del codice dei contratti possono escludere l'applicazione di regolamenti successivi ai rapporti instaurati anteriormente all'entrata in vigore del codice
- L'art. 1339 c.c. non opera automaticamente per importare disposizioni sopravvenute nel rapporto: occorre valutare la natura della norma, il momento della formazione del rapporto e le previsioni transitorie
- Nelle impugnazioni e ricorsi e' essenziale allegare o trascrivere i documenti decisivi (es. atto di delega) per consentire alla Corte di valutare l'interpretazione negoziale; la mancata produzione puo' rendere inammissibili o indebolire censure
- Il diritto all'incentivo in favore del personale pubblico e' condizionato anche all'adozione della disciplina amministrativa/regolamentare prevista dalla norma primaria; in assenza di regolamento puo' sorgere solo un'azione risarcitoria
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