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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 39700/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'accertamento del diritto a fruire delle prestazioni del Fondo di Garanzia (ai sensi dell'art. 2 I. 297/1982) relative al Trattamento di Fine Rapporto (T.f.r.) per il rapporto dirigenziale con Eurocrea Consulting s.r.l. (10/03/2011 - 25/06/2013). La Corte d'appello aveva ritenuto carente la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, dunque, la mancanza del requisito della cessazione del rapporto alla data della insolvenza del datore di lavoro, escludendo l'intervento del Fondo. In cassazione il ricorrente ha dedotto (i) violazione e falsa applicazione dell'art. 2 L. 297/1982 sostenendo che l'INPS non avrebbe poteri accertativi autonomi; (ii) nullità della sentenza per violazione delle norme sul contraddittorio e sulla prova (artt. 101, 115, 251 ss., 257-bis c.p.c.); (iii) omesso esame di fatto decisivo (valutazione della deposizione della curatrice fallimentare).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la giurisprudenza e la legge definiscono i requisiti per l'intervento del Fondo (esistenza del rapporto di lavoro, cessazione del rapporto e insolvenza del datore al momento della cessazione) e attribuiscono all'INPS un ruolo del tutto autonomo nell'ambito dell'assicurazione sociale, indipendente dalle risultanze dello stato passivo. I secondi e terzi motivi sono stati dichiarati inammissibili perché introducevano questioni sostanzialmente nuove non dedotte in sede di merito o attendevano una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. Condanna il ricorrente alle spese di giudizio a favore dell'INPS (liquidate in EUR 200 per esborsi e EUR 3.000 per compensi, oltre il 15% per spese generali e accessori di legge) e dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • Legge 18 dicembre 1982, n. 297 (art. 2)

    Istituisce il Fondo di Garanzia per il T.f.r.; richiede come presupposti l'insolvenza del datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto e il diritto del lavoratore al trattamento. Il diritto alla prestazione del Fondo è distinto dal credito verso il datore ed è rimesso a un autonomo rapporto previdenziale/assicurativo che può essere accertato indipendentemente dallo stato passivo fallimentare

  • Codice civile (art. 2120)

    art. 2120, primo comma c.c.

    Il T.f.r. matura progressivamente ma diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro; dunque la cessazione è condizione di esigibilità per l'intervento del Fondo

  • Direttiva CEE 987/80

    Fonte comunitaria che giustifica l'istituzione del Fondo di Garanzia nazionale per la tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro; supporta l'interpretazione restrittiva dei presupposti di intervento

  • Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)

    art. 23, comma 8-bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176

    Prevede la possibilità per il Pubblico Ministero di depositare conclusioni scritte in Cassazione; usato nella procedura per le conclusioni del P.G.

  • Codice di procedura civile (art. 380-bis)

    Norma processuale richiamata in tema di memorie documentali e difensive nelle fasi di legittimità; impiegata dalle parti per memorie di resistenza

  • Codice di procedura civile (artt. 101, 115, 251 ss., 257-bis)

    artt. 101, 115, 251 ss., 257bis c.p.c.

    Riguardano i principi del contraddittorio, la formazione della prova e le regole istruttorie; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure che lamentavano violazioni di tali norme perché le questioni erano nuove o attinenti alla rivalutazione del merito

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 13, comma 1-quater)

    art. 13 comma 1-quater del d.p.r. n. 115 del 2002

    Prevede statuizioni sul contributo unificato; la Corte ha dato atto dell'esistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente

Massime di principio

  • L'intervento del Fondo di Garanzia per il T.f.r. richiede tre presupposti: esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, cessazione del rapporto (momento di esigibilità del T.f.r.) e situazione di insolvenza del datore al momento della cessazione.
  • Il diritto alla prestazione dal Fondo è un diritto previdenziale autonomo rispetto al credito verso il datore; l'INPS può esercitare un accertamento autonomo e la sua decisione non è automaticamente vincolata dagli esiti dello stato passivo fallimentare.
  • La condizione di insolvenza può essere dimostrata da apertura di una procedura concorsuale o, se non soggetto a fallimento, da esecuzione forzata infruttuosa che attesti insufficienza patrimoniale.
  • In sede di Cassazione non è possibile riformare valutazioni di merito ben motivate: le censure che richiedono una rivalutazione della prova o introducono questioni nuove risultano inammissibili.
  • Per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie occorre aver dedotto previamente le medesime questioni nel giudizio di merito e specificarne gli atti: l'omessa deduzione rende la censura per Cassazione improcedibile.

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