Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 39698/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva condannato a corrispondere a Lidia Dronova la quota di T.F.R. maturata fino al momento di cessione del ramo d'azienda (C 1.992,85 da Fondo, in relazione a C 8.056,12 maturati e C 6.133,27 già corrisposti dalla cessionaria). L'INPS deduceva che il Fondo di Garanzia interviene solo in caso di insolvenza del "datore di lavoro attuale" al momento della cessazione del rapporto e che nel caso di specie la lavoratrice aveva cessato il rapporto alle dipendenze della cessionaria in bonis (Figurella Forever s.r.l.), per cui non ricorrevano i presupposti per l'intervento del Fondo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza impugnata e, nel merito, ha rigettato la domanda della lavoratrice. Motivazione: il Fondo di Garanzia per il T.f.r. tutela i crediti dovuti da un datore di lavoro insolvente alla cessazione del rapporto; occorre che il datore "attuale" alla data della cessazione sia insolvente. In caso di trasferimento d'azienda con prosecuzione del rapporto, la cessionaria in bonis è il datore di lavoro attuale e resta obbligata in via esclusiva per il T.f.r. maturato dopo la cessione e solidalmente per la quota maturata prima della cessione; il Fondo non interviene quando manca il rapporto causale e temporale tra inadempimento datoriale e procedura concorsuale del cedente. Spese processuali compensate.

Norme richiamate

  • Legge 15 luglio 1982 n. 297, art. 2

    Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto

    Stabilisce l'intervento del Fondo per sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza nel pagamento del T.f.r.; la Corte interpreta che tale intervento richiede la sussistenza dell'insolvenza del "datore di lavoro attuale" al momento della cessazione del rapporto

  • Codice Civile, art. 2112

    Regola gli effetti del trasferimento d'azienda: il cedente resta obbligato per la quota di T.f.r. maturata fino al trasferimento, il cessionario è obbligato in via solidale per tale quota e unico obbligato per la quota maturata dopo la cessione; in caso di prosecuzione del rapporto, al momento della cessazione si individua il datore attuale

  • Codice Civile, art. 2120

    Stabilisce che il T.f.r. è dovuto alla cessazione del rapporto: la Corte ricorda che il credito matura progressivamente ma diventa esigibile solo alla cessazione del rapporto, punto temporale fondamentale per l'intervento del Fondo

  • Direttiva 80/987/CEE

    "bisogno socialmente rilevante"

    È la direttiva di base che ha motivato l'istituzione del Fondo di Garanzia; la Corte la richiama per sottolineare la finalità sociale e temporale dell'intervento (tutela di crediti riferiti a periodo determinato e collegati a insolvenza del datore)

  • Direttiva 2001/23/CE

    "adottare le disposizioni necessarie per proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti"

    Regola la tutela in caso di trasferimento d'azienda: trasferisce al cessionario i diritti e gli obblighi del cedente alla data del trasferimento; la Corte la inserisce a dimostrazione che le tutele per trasferimento e quelle per insolvenza sono ambiti distinti e alternativi

  • Legge 23 dicembre 1990 n. 428, art. 47

    Riferimento normativo interno richiamato in rapporto all'art. 5 della Direttiva 2001/23/CE (ipotesi di trasferimento nel corso di una procedura di insolvenza), utile a spiegare possibili deroghe e la separazione delle tutele

  • Decreto-Legge 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis

    Norma procedurale richiamata in udienza: la Corte menziona depositi/conclusioni scritte resi in applicazione della disposizione

Massime di principio

  • Il Fondo di Garanzia per il T.f.r. interviene solo se il "datore di lavoro attuale" alla data di cessazione del rapporto si trova in stato di insolvenza (es. fallimento) o l'insolvenza emerge da esecuzione forzata infruttuosa; non rileva lo stato del cedente se il rapporto è proseguito con il cessionario
  • In caso di trasferimento d'azienda con prosecuzione del rapporto, va applicato l'art. 2112 c.c.: la cessionaria è obbligata per il T.f.r. maturato dopo la cessione (e solidalmente per la quota maturata prima della cessione); il lavoratore, se ha cessato presso la cessionaria in bonis, non può chiedere l'intervento del Fondo per crediti riferibili al periodo successivo alla cessione
  • La verifica dell'insolvenza deve fare riferimento al momento della cessazione del rapporto e richiede accertamenti adeguati (procedura concorsuale o esecuzione infruttuosa), perché il T.f.r. matura ed è esigibile solo alla cessazione
  • Le tutele previste dalla Direttiva 80/987/CEE (Fondo di Garanzia per insolvenza) e dalla Direttiva 2001/23/CE (trasferimento d'azienda) sono alternative e non devono essere "contaminate": se il lavoratore è tutelato dal regime di trasferimento, l'intervento del Fondo è giustificato solo se ricorrono i requisiti previsti per l'insolvenza del datore attuale
  • Non è corretta la generalizzata imposizione al Fondo di sostituirsi ogni qualvolta il cedente sia fallito: occorre sempre accertare il nesso temporale e causale tra insolvenza e cessazione del rapporto e identificare il datore "attuale"
  • In una situazione analoga la parte istante (lavoratore) deve provare lo stato di insolvenza del datore effettivo alla data di cessazione; l'INPS potrà opporre la regola del trasferimento d'azienda e la responsabilità della cessionaria se questa è in bonis

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.