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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19273/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di revisione per due ragioni: 1) vizio di motivazione relativo alla ritenuta mancanza di firma elettronica dell'atto, osservando che il file inviato aveva estensione ".p7m" e dunque sarebbe stato sottoscritto digitalmente; 2) violazione di legge in relazione all'inammissibilità per avere trasmesso l'istanza ad un indirizzo PEC diverso da quelli indicati nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi (DGSIA) per la Corte di appello di Genova, sebbene l'atto fosse stato inviato all'indirizzo "areapenale,ca.cienova@giustiziacert.it".

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha però accolto il primo motivo sul piano logico-giuridico: il file con estensione ".p7m" è riconosciuto come sottoscritto con firma digitale (CAdES) ed è quindi equivalente alla firma PAdES. Tuttavia il secondo motivo è stato ritenuto determinante: la trasmissione dell'istanza a una casella PEC diversa da quella espressamente individuata dal provvedimento del DGSIA rientra nell'ipotesi espressamente prevista dall'art. 24 comma 6-sexies lett. e) del d.l. 28/10/2020, n.137 come causa di inammissibilità non sanabile. Perciò, pur riconoscendo la correttezza della firma digitale, la Corte ha dichiarato l'istanza inammissibile per la modalità di invio e ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • d.l. 28 ottobre 2020, n.137, art.24, comma 4

    Disposizione che ha attribuito al Direttore generale dei sistemi informativi il compito di individuare gli indirizzi di posta elettronica certificata deputati a ricevere le impugnazioni nell'ambito della disciplina emergenziale.

  • d.l. 28 ottobre 2020, n.137, art.24, comma 6-sexies, lett. e)

    "quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4"

    Stabilisce espressamente che l'impugnazione è inammissibile se trasmessa a una casella PEC diversa da quelle individuate dal provvedimento del DGSIA; tale inammissibilità è stata interpretata come non sanabile.

  • art. 12 decreto dirigenziale 16 aprile 2014 / art.34 d.m. n.44 del 2011 / Regolamento UE n.910/2014 e decisione di esecuzione n.1506/2015

    Norme e standard tecnici che consentono l'uso e il riconoscimento delle firme elettroniche; hanno portato la Corte a ritenere equivalenti le firme digitali di tipo CAdES (estensione .p7m) e PAdES (estensione .pdf).

  • Cassazione civile, Sez. Un., n.10266 del 27/4/2018

    Giurisprudenza richiamata per affermare che in ambito di processo telematico le firme CAdES e PAdES sono ammesse ed equivalenti, giustificando il riconoscimento della validità di un file .p7m come documento firmato digitalmente.

  • art. 582 cod. proc. pen.

    Norma del regime ordinario che consente, in altre circostanze, l'invio dell'impugnazione anche ad autorità diversa; la Corte ha rilevato che tale disciplina non è applicabile alle modalità emergenziali introdotte dal d.l. 137/2020.

Massime di principio

  • Un file inviato via PEC con estensione ".p7m" deve essere considerato sottoscritto con firma digitale (CAdES) ed è equivalente alla firma PAdES: pertanto la sola obiezione sulla estensione del file non esclude di per sé la sottoscrizione digitale.
  • Nella disciplina emergenziale (d.l. 137/2020 e successive modificazioni) gli indirizzi PEC individuati dal provvedimento del DGSIA per ciascun ufficio sono perentori: l'invio a una casella diversa può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione e tale inammissibilità è considerata non sanabile.
  • La regola emergenziale sulle PEC ha finalità operative concrete (garantire la sicura rilevazione e la gestione di un elevato numero di atti) e non va interpretata come mero formalismo: pertanto è necessario verificare preventivamente l'esattezza dell'indirizzo PEC prima dell'invio.
  • Il regime ordinario di ricezione delle impugnazioni (es. art.582 c.p.p.) non è automaticamente richiamabile se la normativa emergenziale prevede modalità specifiche e perentorie; bisogna distinguere tra i due regimi procedurali.
  • Prassi consigliata: prima dell'invio verificare l'elenco DGSIA degli indirizzi PEC per l'ufficio competente, utilizzare un formato firmato digitalmente riconosciuto (es. .p7m o .pdf firmato), conservare le ricevute di invio e considerare, in caso di incertezza sull'indirizzo, consultare l'ufficio o richiedere chiarimenti preventivi per evitare l'inammissibilità.

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