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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11041/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, escludendo l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La decisione di merito di condanna per plurimi furti consumati pluriaggravati in abitazione resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già ritenuto responsabile in primo e secondo grado di più episodi di furto consumato pluriaggravato in abitazione, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva confermato integralmente la decisione del Tribunale di Genova. Con due motivi ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge, richiamando l'art. 192 c.p.p., contestando l'affermazione di responsabilità in relazione ai capi 1 e 4 dell'imputazione con il primo motivo e ai capi 2, 3, 5, 6 e 7 con il secondo motivo. La Corte di cassazione ha però ritenuto il ricorso genericamente formulato e aspecifico, perché non si confrontava in modo adeguato con la motivazione della sentenza di appello, ritenuta a sua volta sufficiente, logica, congrua e corretta in diritto, oltre che da leggere congiuntamente a quella di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato come parametro della censura difensiva sul vizio di motivazione e sulla valutazione della prova; la Corte osserva che il ricorso non si confronta con la motivazione di merito, che è invece ritenuta sufficiente e immune da vizi di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per escludere la non colpevolezza del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità e legittimare la condanna alla sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a deduzioni generiche o aspecifiche e non sviluppa un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La motivazione della sentenza di appello, se sufficiente, логica, congrua e corretta in diritto, può essere letta congiuntamente a quella di primo grado per verificare la tenuta della decisione.
  • La censura di vizio di motivazione e di violazione di legge non può risolversi in una mera riproposizione delle doglianze di merito, ma deve individuare specifici errori logico-giuridici della decisione impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua determinazione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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