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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12595/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo aspecifico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato in secondo grado per concorso in rapina, contestando la motivazione della sentenza di appello sotto il profilo della contraddittorietà e della manifesta illogicità in relazione all'affermazione di responsabilità a titolo di concorso nel reato commesso da un correo. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è generico perché non si confronta in modo specifico con le ragioni poste a base della decisione impugnata, risultando privo di una reale correlazione tra censure e motivazione della sentenza di merito. Viene inoltre evidenziato che la corte territoriale aveva già motivato adeguatamente sulla responsabilità dell'imputato, indicando elementi da cui desumere l'adesione alla condotta violenta del correo e qualificando il suo apporto come agevolazione concorsuale.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato come disposizione concorsuale/di continuazione nel capo d'imputazione contestato; non oggetto di autonoma interpretazione nel testo

  • art. 110 c.p.

    richiamato come base normativa del concorso di persone nel reato contestato; la Corte valorizza il contributo concorsuale quale agevolazione della condotta del correo

  • art. 628 c.p.

    norma incriminatrice della rapina contestata, richiamata nei suoi commi e numero indicati nel capo di imputazione

  • art. 591 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo, ma la declaratoria di inammissibilità è resa per aspecificità del motivo e mancata correlazione con la sentenza impugnata

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che denunci vizi motivazionali in modo generico, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata.
  • La censura sulla responsabilità per concorso nel reato deve indicare puntualmente quali passaggi della motivazione di merito siano illogici o contraddittori; altrimenti difetta il requisito della specificità.
  • Nel concorso di persone, il contributo dell'agente può integrare agevolazione concorsuale anche quando consista nell'adesione alla condotta violenta del correo, se la motivazione di merito individua elementi sintomatici del suo apporto causale o agevolatore.
  • Quando la corte di merito ha spiegato in modo adeguato gli elementi da cui desumere la partecipazione concorsuale, la cassazione non può limitarsi a una critica assertiva della responsabilità, ma deve evidenziare un reale deficit logico della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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