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Ordinanza

Ordinanza n. 1526/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del provvedimento nn. 20250002102 – 20250002103 – 20250002104, .11.2025, notificato in data 28.11.2025, con i quali il Consolato rigettava le domande di visto di ingresso per residenza elettiva in favore del Sig. -OMISSIS- e dei figli minori -OMISSIS- e -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202601911

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi consolari delle domande di visto di ingresso per residenza elettiva presentate dal richiedente e dai figli minori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente visto)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti consolari con i quali sono state respinte le domande di visto di ingresso per residenza elettiva proprie e dei figli minori. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione degli atti impugnati, sostenendo la necessità di una rivalutazione della propria posizione, con particolare riferimento ai profili economici e reddituali. Il testo non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare ai soli fini del riesame. Ha ritenuto sussistenti i presupposti per ordinare all’Amministrazione l’immediata riconsiderazione delle domande di visto, in contraddittorio con la parte ricorrente, ravvisando la necessità di un più approfondito esame dei profili economici e reddituali. Non è stato disposto l’annullamento definitivo dei dinieghi né il rilascio dei visti. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva; è stata fissata la prosecuzione della trattazione cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; nel caso concreto ha costituito la base processuale per l’accoglimento dell’istanza cautelare ai fini del riesame.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando emergano profili economici e reddituali meritevoli di più approfondita verifica, il giudice amministrativo può accogliere l’istanza ai fini del riesame, ordinando all’amministrazione una rivalutazione immediata e in contraddittorio con l’interessato, senza sostituirsi all’amministrazione nel decidere definitivamente sulla domanda.
  • Il riesame cautelare non comporta necessariamente l’annullamento definitivo del provvedimento impugnato né impone l’adozione di un esito predeterminato, ma vincola l’amministrazione a una nuova valutazione effettiva degli elementi rilevanti indicati dal giudice.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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