Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18837/2020 del 11/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento di "revoca parziale di sospensione" che aveva rigettato parzialmente la sua istanza di rimborso di un credito IVA relativo al 2005. Il credito era derivato da fatture emesse da professionisti i cui crediti di rivalsa erano stati soddisfatti solo in misura falcidiata nella procedura concordataria. L'Ufficio aveva riconosciuto il rimborso solo in proporzione a quanto effettivamente riversato ai fornitori dalla procedura, paventando il rischio di un "salto di imposta" nel caso in cui i fornitori emettessero note di variazione per l'imposta non soddisfatta. Il ricorso per cassazione contestava, tra l'altro, la qualificazione del credito, la negazione del rimborso integrale, la possibilità di emissione delle note di variazione e la legittimità della sospensione/riduzione del rimborso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società (motivi dichiarati inammissibili o infondati secondo i punti dedotti). In sintesi, la Corte ha ritenuto che: (1) l'omologa della proposta concordataria muta sin da quel momento gli elementi alla base dell'esercizio della detrazione IVA del committente; pertanto il diritto alla detrazione/rimborso va commisurato alla percentuale di soddisfazione dei creditori indicata nella proposta omologata e/o risultante dal riparto concordatario; (2) l'Amministrazione poteva legittimamente riconoscere il rimborso solo nella misura corrispondente a quanto effettivamente riscosso dai fornitori, per evitare che lo Stato subisse un "salto di imposta"; (3) l'eventuale emissione di note di variazione da parte dei fornitori riguarda la posizione del prestatore e la sua base imponibile, mentre per il committente rileva la certezza della definitiva irripagabilità che si concretizza con l'omologa; (4) non v'è violazione del principio di tassatività dell'atto amministrativo, perché il provvedimento impugnato può essere ricondotto alla categoria del rifiuto espresso/tacito di restituzione di tributi ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/1992; (5) diversi motivi di cassazione sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità o interesse. In conseguenza la decisione impugnata è stata confermata e il rimborso è stato parzialmente negato nella misura applicata dall'Ufficio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (norme IVA)

    "artt. 17, 18, 19, 24, 25, 26"

    La Corte interpreta l'art. 19 (sistema di detrazione) alla luce dell'omologa del concordato: la mera registrazione della fattura non basta per la detrazione piena se l'omologa riduce la misura di soddisfacimento del credito; l'art. 26 consente al prestatore la rettifica della base imponibile (note di variazione) ma ciò riguarda la posizione del prestatore, mentre per il committente rileva la rettifica già all'omologa.

  • Direttiva CEE 77/388 (Sesta Direttiva) / Direttiva 2006/112/CE

    "art. 11 lett. A e C; art. 20 (ora artt. 73, 90, 184, 185 Dir. 2006/112/CE)"

    La Corte richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE secondo cui l'omologa del concordato costituisce un mutamento degli elementi per la determinazione delle detrazioni: lo Stato può richiedere la rettifica della detrazione del committente nella misura in cui la base imponibile è stata ridotta dall'omologa, e la deroga prevista non si applica per impedire tale rettifica nel caso di concordato omologato.

  • Legge fallimentare

    Richiamata in relazione alla graduazione dei crediti e al concetto di esito della procedura concorsuale che incide sulla aspettativa di soddisfazione dei creditori; utile per distinguere effetti della procedura sulla classificazione dei crediti.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario)

    L'elencazione degli atti impugnabili va interpretata per categorie funzionali; il provvedimento di sospensione/revoca parziale del rimborso può essere ricondotto ai rifiuti/parziali dinieghi di restituzione di tributi e rientrare nella giurisdizione tributaria.

  • R.D. 18 novembre 1923, n. 2440

    Richiamato come esempio di misura cautelare amministrativa; la Corte chiarisce che la sospensione del rimborso può essere disposta in presenza di specifiche esigenze cautelari riconducibili alle categorie operative dell'Ufficio, senza che si richieda un unicum di tipologie formalmente tassative.

  • Codice di procedura civile

    Richiamato in relazione all'obbligo del giudice di merito di pronunciarsi su tutte le questioni decisive sollevate dalle parti; la Corte ha dichiarato inammissibili alcuni motivi di nullità per mancata specificità e perche' non erano adeguatamente dedotti.

  • Codice di procedura civile

    "art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5"

    Norma invocata dal ricorrente per censurare vizi di motivazione; la Corte valuta la motivazione di merito e ritiene che taluni motivi non colgano la ratio decidendi o siano inammissibili.

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE

    "Corte di Giustizia UE, C-396/16 e successive pronunce (Tratave, SCT, Kreissparkasse, Varna, World Comm Trading, Di Maura, ecc.)"

    Applicata per affermare che l'omologa del concordato determina la necessità di rettificare la detrazione del committente e la base imponibile del prestatore, e che i due istituti (riduzione della base imponibile del prestatore e rettifica della detrazione del committente) sono le due facce della stessa operazione economica.

Massime di principio

  • In un concordato preventivo omologato il diritto del committente alla detrazione o al rimborso IVA va modulato in funzione della percentuale di soddisfacimento dei creditori indicata nella proposta omologata: non basta la mera ricezione della fattura per ottenere il rimborso integrale.
  • L'omologa della proposta concordataria è il momento rilevante in cui si realizza il mutamento degli elementi che giustificano la rettifica della detrazione IVA; quindi la rettifica si considera già operativa a partire dall'omologa.
  • L'Amministrazione può legittimamente sospendere o negare parzialmente un rimborso IVA per evitare un "salto di imposta" (cioè che lo Stato rimborsi più di quanto infine graverebbe sull'operazione imponibile), riconoscendo il credito nella misura effettivamente soddisfatta ai fornitori dalla procedura.
  • L'emissione di note di variazione da parte dei fornitori riguarda la posizione fiscale del prestatore e la sua base imponibile; per il committente rileva invece la certezza della definitiva irripagabilità fornita dall'omologa.
  • Nel contenzioso tributario è necessario dedurre con specificità i motivi e riprodurre i punti decisivi di merito al fine di ottenere l'esame in cassazione; difetti di specificità o interesse possono determinare l'inammissibilità del motivo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.