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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18909/2020 del 11/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la divisione giudiziale con più censure principali: (i) ex art. 727 c.c. contesta l'assegnazione di una porzione di terreno ritenuta troppo lontana dal fabbricato e difficilmente raggiungibile, lamentando inoltre l'impossibilita' di accesso in conseguenza dell'assegnazione esclusiva di una porzione di corte a Gianfranco e chiedendo il rinnovo della CTU; (ii) denuncia violazione degli artt. 132 n.4 e 101 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., sostenendo che il CTU e la corte d'appello non hanno rispettato le situazioni di possesso (portico e parte sopra il garage usati da Artemio da decenni e condonati) e non avrebbero spiegato adeguatamente i criteri di valutazione adottati dal consulente né assicurato il contraddittorio in tutte le operazioni peritali; (iii) denuncia violazione degli artt. 723 e 820 c.c. in relazione al rendiconto, sostenendo che la corte ha parametrato il godimento sulla base del valore dei beni anziché sull'entità dei frutti effettivamente percepiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi infondati e ha rigettato il ricorso. Sulla questione dell'art. 727 c.c. la Corte ha ricordato il principio secondo cui la porzione spettante ai condividenti consiste nella divisione proporzionale degli immobili considerati nel loro genere e non in un frazionamento quotistico dei singoli cespiti; le scelte del giudice di merito nella formazione del progetto divisionale, purché non viziate da errore logico o giuridico, non sono sindacabili in cassazione. Quanto alle servitu', la Corte ha richiamato che la pronuncia giudiziale non necessariamente costituisce la servitu', ma può determinare o impedire il suo sorgere secondo la costituzione per destinazione del padre di famiglia. Sul punto del rispetto dei possessi la Corte ha affermato che il criterio non e' assoluto e deve cedere se incompatibile con una divisione economica e razionale; la corte d'appello ha motivato adeguatamente la scelta di evitare conguagli in denaro e di rispettare nel complesso le aspirazioni delle parti. In materia di stima e consulenza tecnica la Corte ha ritenuto che il CTU ha esposto i criteri (quotazioni dell'Osservatorio Immobiliare, verifiche di mercato, correzioni per caratteristiche intrinseche/estrinseche) e la corte d'appello ha adeguatamente illustrato le ragioni dell'adesione alla relazione. Infine, sul rendiconto, la Corte ha ritenuto logico e non irrazionale confrontare il valore dei beni in godimento come parametro per valutare l'utilita' ricavata dai condividenti; inoltre, eventuali liquidazioni di frutti non erano richieste dalle parti interessate. Il ricorso e' stato pertanto integralmente rigettato e le spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 727 c.c.

    Salvo quanto e' disposto dagli articoli 720 e 722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota

    La Corte interpreta la norma nel senso che il diritto alla porzione consiste nella divisione proporzionale per genere di beni (immobili vs mobili/crediti), non nell'assegnazione di frazioni specifiche e quotistiche di ogni singolo cespite; pertanto il giudice puo' formare porzioni comprensive di parti diverse purché di valore proporzionale

  • art. 720 c.c.

    Norma richiamata nel testo dell'art. 727 come deroga possibile; nella cornice della giurisprudenza il richiamo serve a evidenziare limiti e criteri della divisione

  • art. 722 c.c.

    Altro richiamo normativo collegato all'art. 727; il provvedimento applica i criteri risultanti nella disciplina della divisione

  • art. 132 n.4 c.p.c.

    Norma procedurale invocata dal ricorrente in relazione al corretto svolgimento del contraddittorio nelle operazioni peritali; la Corte ha ritenuto che le censure sulle modalita' operative del CTU non costituiscono vizio formale della sentenza se non adeguatamente esplicitate e tempestivamente dedotte

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in connessione al diritto al contraddittorio; la Corte ha rimarcato che eventuali profili di violazione del contraddittorio riguardano piu' la relazione tecnica che la decisione quando non siano state sollevate per tempo

  • art. 24 Cost.

    Invocato come garanzia del diritto di difesa; la Corte ha osservato che i rilievi relativi al mancato coinvolgimento nelle operazioni peritali devono essere tempestivamente dedotti e comunque non erano idonei a travolgere la motivazione di merito adeguatamente sviluppata

  • art. 723 c.c.

    Norma sul rendiconto tra comunisti; la Corte ha ammesso la legittimita' di fissare posizioni sulla base del valore dei beni goduti quando non sono state formulate domande conformi al diverso criterio di calcolo dei frutti

  • art. 820 c.c.

    Norma generale sulla divisione che disciplina l'attribuzione e le conseguenze; usata per inquadrare le pretese di rendiconto e la determinazione delle eccedenze

  • principio della costituzione per destinazione del padre di famiglia (giurisprudenza: Cass. n. 3916/1977 e succ.)

    La Corte richiama il principio secondo cui la divisione giudiziale puo' determinare il sorgere o l'impedimento di servitu' in base alla situazione oggettiva dei luoghi; il giudice puo' con il progetto o la conferma del CTU manifestare una volonta' contrastante con la costituzione automatica della servitu'

Massime di principio

  • La porzione spettante al condividente va valutata in termini di proporzione tra generi di beni (immobili vs mobili/crediti) e non come frazionamento quotistico di ogni singolo cespite; il giudice puo' assegnare parti diverse purché complessivamente proporzionate
  • Le scelte tecnico-giuridiche del giudice nella formazione del progetto divisionale (anche sulla localizzazione delle porzioni) sono sindacabili in cassazione solo se viziate da errori logico-giuridici; critiche meramente valutative o di opportunità non sono ammissibili
  • Il rispetto delle situazioni di possesso e del vantaggio dei singoli non e' criterio assoluto: puo' essere limitato quando sia necessario garantire una divisione economica, razionale e priva di eccessivi conguagli in denaro
  • Le questioni relative alla nascita o all'impedimento di servitù derivanti dalla divisione si valutano in relazione alla situazione obiettiva dei luoghi e al progetto divisionale; il giudice puo' adottare soluzioni che impediscano il sorgere di servitù per destinazione
  • La relazione del CTU e le stime fondate su osservatori immobiliari e indagini di mercato sono accettabili se il consulente indica i criteri adottati; profili di violazione del contraddittorio vanno tempestivamente sollevati e non travolgono automaticamente la decisione di merito
  • Per il rendiconto tra comunisti e la liquidazione dei frutti, e' ammissibile l'utilizzo del valore dei beni goduti come parametro di confronto quando non sia stata proposta una diversa e specifica domanda di liquidazione dei frutti civili

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