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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18839/2020 del 11/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società impugnava un'intimazione di pagamento per €296.988, relativa a IRPEG a seguito di condono (legge n.289/2002), deducendo l'omessa notificazione della prodromica cartella di pagamento e la decadenza dell'Ufficio dalla facoltà di notificazione per decorrenza dei termini ex art.25 DPR n.602/1973. In primo grado il ricorso veniva respinto; in appello la CTR dichiarava l'appello inammissibile perché l'atto risultava spedito all'agente della riscossione senza produzione dell'avviso di ricevimento (A/R) e l'assenza di costituzione dell'agente della riscossione avrebbe impedito il perfezionamento della notificazione dell'appello

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviando la causa alla medesima Commissione in diversa composizione per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che, essendosi nel primo grado costituite sia l'Agenzia delle Entrate sia l'agente della riscossione (Equitalia Polis), sussisteva un litisconsorzio processuale necessario ex art.53 d.lgs. 546/1992: l'omessa impugnazione nei confronti di una delle parti del litisconsorzio non determina l'inammissibilità dell'appello ma impone al giudice di secondo grado di ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art.331 c.p.c., con la chiamata della parte pretermessa (Equitalia Polis, poi confluita in Equitalia/Agenzia delle Entrate-Riscossione). Pertanto la CTR avrebbe dovuto integrare il contraddittorio anziché dichiarare inammissibile l'appello. Spese assegnate alla Commissione regionale per la liquidazione

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546 (statuto del processo tributario)

    L'art.53, richiamato dalla Corte, stabilisce la necessità del litisconsorzio processuale quando in primo grado si sono costituite più parti contro le quali si decide la controversia; la Corte interpreta tale norma nel senso che, se in primo grado si sono costituite sia l'Agenzia che l'agente della riscossione, il gravame in secondo grado richiede che tutte le parti siano comprese nel contraddittorio, e l'omissione non rende l'appello inammissibile ma impone l'integrazione del contraddittorio

  • D.P.R. 29 settembre 1973 n.602

    L'art.25 disciplina i termini per la notificazione degli atti di riscossione e la decadenza dell'Ufficio; nel ricorso era invocato come titolo della eccezione di decadenza dell'Ufficio dalla facoltà di notificare la cartella, ma la Corte di cassazione non si è pronunciata nel merito su questo punto, rimettendo la valutazione al giudice di merito dopo la integrazione del contraddittorio

  • Codice di procedura civile

    L'art.331 c.p.c. (integrazione del contraddittorio) è richiamato come rimedio: il giudice d'appello, di fronte alla mancata chiamata in causa di una parte necessaria, deve ordinare l'integrazione del contraddittorio e la chiamata della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado

  • Codice di procedura civile

    Norma evocata come criterio per il controllo in Cassazione (violazione di norme di diritto); la Corte ha ritenuto fondati i motivi dedotti ex art.360 n.3 perché la CTR ha interpretato e applicato erroneamente le regole sul contraddittorio e sull'effetto del litisconsorzio processuale

  • Codice di procedura civile

    Richiamato nel motivo relativo a omessa/insufficiente motivazione; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia dato una valutazione errata e insufficiente sulla legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate, correndo così il vizio di motivazione contestato

Massime di principio

  • Se in primo grado si sono costituite entrambe (Agenzia delle Entrate e agente della riscossione), sussiste un litisconsorzio processuale che impone la chiamata di tutte le parti anche in appello; l'omessa impugnazione di una parte non determina automaticamente l'inammissibilità dell'appello
  • Il giudice d'appello, quando rileva la mancanza di una parte necessaria nel contraddittorio, deve ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art.331 c.p.c. anziché dichiarare l'inammissibilità dell'appello
  • La mancata produzione dell'avviso di ricevimento (A/R) prova la notifica dell'atto all'agente della riscossione solo se l'agente non è costituito; se invece l'agente è parte costituita in primo grado, la regola del litisconsorzio prevale e la soluzione è l'integrazione del contraddittorio
  • La Corte di legittimità può cassare la decisione di merito e rinviare il giudizio ad altra composizione per consentire la regolare integrazione delle parti e la valutazione nel merito degli altri profili (come la decadenza ex art.25 DPR 602/1973)
  • In casi analoghi è fondamentale provare tempestivamente la regolare notificazione degli atti di impugnazione (es. produzione dell'A/R) o, se ciò non è possibile, far sì che tutte le parti rilevanti siano parte del giudizio di primo grado in modo da evitare problemi di contraddittorio in appello

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