Cassazione Civile, Sentenza n. 18838/2020 del 11/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: si censura la sentenza della C.T.R. che aveva ritenuto congruo il valore attribuito al marchio "Valentino" (245 milioni) in una cessione infragruppo, avendolo confrontato con operazioni tra parti indipendenti (cessione 2002 Marzotto per 220 milioni e acquisizione 2008 da Permira) e avendo valorizzato perizie stragiudiziali prodotte dalla contribuente; si contesta altresì che la cessione infragruppo fosse tra consociate e potenzialmente elusiva.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato: la Corte ha ritenuto i profili di censura in parte inammissibili (per tentativo di riesame di merito anziché motivi specifici di legittimità) e in parte infondati. Si è confermato che la congruità del valore del marchio poteva essere fondata sul confronto con operazioni tra parti indipendenti (2002 e 2008) e sulle perizie prodotte dalla contribuente, che costituiscono prove atipiche valutabili dal giudice tributario. L'Agenzia è stata condannata al rimborso delle spese, liquidate in euro 15.000 oltre spese generali 15%.
Norme richiamate
art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ.
Norma invocata dall'Agenzia per denunciare insufficiente motivazione. La Corte ha applicato il principio che sotto art.360 va indicata una specifica aporia della motivazione; non è ammissibile il generale riesame del merito o la mera riproposizione di argomenti di fatto.
Giurisprudenza: Sez. 5, Sent. n. 18021/2016
Richiamata per il principio che la Corte di legittimità non può essere chiamata a riesaminare integralmente un motivo di merito; il ricorrente deve esporre censure specifiche di legittimità.
Giurisprudenza: Sez. 5, Sent. n. 2193/2015 e Sez. 5, Sent. n. 5776/2000
Richiamate a supporto del principio che le perizie stragiudiziali (commissionate dalla parte) sono prove atipiche ammissibili e possono essere valutate dal giudice tributario; la mera provenienza dalla parte non ne esclude automaticamente il valore probatorio.
Massime di principio
- Le operazioni tra parti indipendenti costituiscono un elemento di forte prova del valore di mercato di un bene immateriale (es. marchio) e possono corroborare valutazioni risultanti da cessioni infragruppo.
- Una cessione infragruppo non è automaticamente considerata elusiva; occorre valutare il contesto e confrontarla con transazioni tra soggetti indipendenti e altri elementi probatori.
- Le perizie stragiudiziali commissionate dalla parte sono ammissibili come prova atipica nel processo tributario: il giudice ne valuta la rilevanza e il peso insieme ad altri elementi probatori.
- In sede di cassazione per vizio di motivazione (art.360, comma 1, n.5) il ricorrente deve formulare censure specifiche e circostanziate; la riproposizione integrale di motivi di merito è inammissibile.
- Il giudizio di congruità del valore è essenzialmente di merito e la Corte di legittimità verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione, non rivaluta liberamente i fatti e le valutazioni tecniche.
- Se l'Amministrazione contesta una valutazione economica supportata da transazioni tra indipendenti e da perizie tecniche, deve fornire elementi probatori concreti e specifici per dimostrare l'errore o l'artificiosità della valutazione contestata.
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