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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18841/2020 del 11/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

A seguito di processo verbale di constatazione del 19/03/2008 l'Ufficio, dopo annullamento in autotutela di un precedente avviso, rinotificava un nuovo avviso di accertamento alla società contestando maggiori ricavi per euro 355.750, costi non di competenza per euro 2.200 e costi non documentati per euro 20.750, con conseguenti maggiori imposte IRAP e IVA. In primo grado la CTP accoglieva il ricorso ritenendo violato il principio del "ne bis in idem" per la rinotifica; la CTR, in appello, escludeva preliminarmente la violazione del "ne bis in idem" ma rigettava l'appello dell'Agenzia sul merito ritenendo: che la mancata esibizione delle distinte di magazzino non giustificava l'accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973; che i costi erano adeguatamente documentati; e che i costi ritenuti non di competenza erano conformi al principio di competenza. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio la nullità della sentenza impugnata per difetto di costituzione del litisconsorzio necessario: nei giudizi di accertamento IRAP a carico di società di persone i soci devono essere chiamati in causa in quanto l'imposta ha elementi comuni con il reddito imponibile dei soci (richiamata Sez. U. n.10145/2012 e articoli richiamati del d.lgs. n.446/1997). Per tale motivo la Corte ha cassato la sentenza impugnata, dichiarato la nullità dell'intero giudizio e rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di Varese in diversa composizione per integrazione del contraddittorio con citazione anche dei soci. Ha inoltre demandato alla stessa Commissione la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Sul merito delle questioni fiscali (ne bis in idem, accertamento induttivo, deducibilità dei costi) la Corte non ha deciso definitivamente essendo intervenuta la nullità processuale.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, art.39, comma 2

    Norma richiamata in relazione alla possibilità di accertamento induttivo; la CTR aveva ritenuto che la sola mancata esibizione delle distinte di magazzino non giustificasse l'accertamento induttivo "puro" ai sensi di tale norma

  • d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art.17, comma 1

    Richiamato per evidenziare la correlazione tra la base imponibile IRAP e gli elementi di reddito dei soci, a supporto della tesi secondo cui i soci devono essere litisconsorti necessari nel giudizio sull'IRAP

  • d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art.44

    Richiamato insieme all'art.17 per sottolineare profili comuni fra IRAP e altre imposte, funzionale alla conclusione sulla necessità del litisconsorzio dei soci

  • Principio del "ne bis in idem"

    Principio invocato in primo grado dalla società per contestare la rinotifica dell'avviso annullato in autotutela; la CTR aveva escluso la violazione del principio nella fattispecie

  • Giurisprudenza: Sez. U, Sentenza n.10145 del 20/06/2012

    Sez. U, Sentenza n.10145/2012

    Precedente di legittimità che afferma la necessità del litisconsorzio dei soci nei giudizi relativi all'IRAP per società di persone, richiamato dalla Corte come principio vincolante

Massime di principio

  • Nei giudizi di accertamento IRAP nei confronti di società di persone i soci vanno sempre considerati litisconsorti necessari: la loro mancata chiamata può determinare la nullità dell'intero giudizio.
  • La rinotifica di un avviso annullato in autotutela non determina automaticamente una violazione del principio del "ne bis in idem": occorre valutare se si tratti di un nuovo atto sostanzialmente diverso o di un duplicato della stessa pretesa.
  • La mancata esibizione di documenti contabili (es. distinte di magazzino) non legittima automaticamente l'accertamento induttivo "puro" ex art. 39 d.P.R. 600/1973; l'amministrazione deve rispettare l'onere probatorio e adottare metodi di accertamento proporzionati e giustificati.
  • Quando la nullità processuale per difetto di litisconsorzio viene rilevata, il giudice di legittimità cassa e rinvia il processo al giudice di primo grado per integrazione del contraddittorio senza decidere sul merito delle questioni fiscali.
  • Se la società è fallita l'impugnazione può essere notificata al curatore, ma la procedura di integrazione del contraddittorio richiede la chiamata anche dei soci, ove necessari.
  • In caso di rinnovazione dell'atto da parte dell'Ufficio (es. annullamento in autotutela e nuova notifica), le questioni sostanziali (quantificazione ricavi/costi, deducibilità, ecc.) vanno valutate dal giudice del merito solo dopo che il contraddittorio sia stato regolarmente integrato.

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