Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23327/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello di Firenze che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. presentata da Indolfi. La Corte territoriale aveva ritenuto che la richiesta fosse stata proposta da difensore privo di procura speciale autenticata, prescritta dall'art. 629-bis in riferimento all'art. 640 c.p.p. Il ricorrente, tramite difensore, ha contestato la decisione sostenendo che la nomina conferita conteneva elementi idonei a costituire procura speciale (che non richiede formule sacramentali ai sensi dell'art. 122 c.p.p.) e che in ogni caso la valutazione sulla ritualità della notifica era errata perché il difensore in primo grado era stato nominato d'ufficio e non di fiducia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. La Corte ha affermato che la procura speciale richiesta per proporre ricorso in cassazione per rescissione del giudicato può ritenersi valida anche se espressa con formule non rituali purché la volontà del mandante risulti manifesta; ha inoltre osservato che la motivazione della Corte territoriale sul merito era insufficiente e contraddittoria rispetto alla qualificazione del difensore (nomina d'ufficio vs di fiducia), per cui la questione di merito deve essere riesaminata.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Regola l'azione di rescissione del giudicato e rimanda alla disciplina dell'impugnazione in cassazione; la Corte interpreta la necessità della procura speciale come condizione di legittimazione, ma ammette che la forma della procura non richieda formule solenni se la volontà è chiara

  • art. 122 cod. proc. pen.

    Secondo la Corte non sono necessarie particolari formule sacramentali per la valida manifestazione della volontà di conferire procura speciale; la procura può risultare da termini e collocazione che escludano incertezza sulla volontà del mandante

  • art. 161, comma 4, c.p.p.

    Norma richiamata dalla Corte territoriale in relazione alla notifica al difensore presso il quale l'imputato aveva eletto domicilio; la Cassazione segnala l'incertezza degli accertamenti sulla natura della nomina del difensore (ufficio vs fiducia)

  • art. 640 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per analogia (disciplina della revisione) che richiede procura speciale per il difensore che propone ricorso per cassazione; usata dalla giurisprudenza come parametro per la legittimazione nella rescissione del giudicato

  • art. 100 cod. proc. pen.

    Riguarda i poteri di rappresentanza tecnica; la giurisprudenza citata applica il principio che anche una procura o atto che, pur usando espressioni non rituali, manifesta chiaramente la volontà di costituirsi o di conferire poteri può essere considerata idonea

Massime di principio

  • Per promuovere ricorso per cassazione in materia di rescissione del giudicato è generalmente richiesta una procura speciale autenticata, ma la sua valida formazione non richiede formule rigidamente sacramentali: è sufficiente che la volontà del mandante sia manifestamente espressa
  • Il principio di conservazione degli atti porta a valorizzare atti formali anche se redatti con formule non ortodosse, purché non vi sia alcuna incertezza sulla volontà conferente
  • In caso di dubbio sulla natura della nomina del difensore (nominato d'ufficio o di fiducia) e sulla ritualità delle notifiche, il giudice dovrebbe chiarire preliminarmente questi profili prima di decidere sull'ammissibilità, e, se l'errore d'ammissibilità è accertato, procedere all'annullamento con rinvio per la valutazione del merito
  • Se la procura allegata manifesta chiaramente il potere di impugnare (ad esempio riferendo espressamente all'istanza di rescissione), i vizi formali non dovrebbero portare all'inammissibilità automatica del ricorso
  • Quando la Corte territoriale dichiara inammissibile un ricorso per vizi formali senza adeguata motivazione sui fatti (es. natura della nomina del difensore), la decisione è esposta a censura per carenza prognostica e incertezza probatoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.