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Ordinanza

Ordinanza n. 1837/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603225

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza semplificata del TAR Campania che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la mancata attribuzione o il mancato mantenimento di un assegno destinato a persone con disabilità gravissima

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza del TAR Campania n. 6817/2025, sostenendo la spettanza dell’assegno in ragione della condizione di disabilità gravissima del minore. Il Consiglio di Stato ha rilevato, in senso contrario, che la priorità massima riconosciuta alle persone con disabilità gravissima non comporta un diritto assoluto all’erogazione dell’assegno, subordinata ai limiti delle risorse finanziarie dell’Ambito Territoriale e, all’interno della medesima categoria, ai criteri di graduazione collegati all’ISEE e alle condizioni sociali ed economiche. È stata inoltre condivisa la valutazione del TAR secondo cui gli altri soggetti collocati in graduatoria prima dell’appellante erano potenziali controinteressati, con conseguente necessità di notificare il ricorso ad almeno uno di essi. La mancata conoscenza dei nominativi non esonerava gli appellanti dall’esperire almeno un tentativo di accesso agli atti per individuare i controinteressati. Il Collegio ha infine rilevato che le doglianze non riguardavano la posizione occupata in graduatoria e avrebbero comunque richiesto l’impugnazione della delibera della Giunta Regionale n. 70 del 22 febbraio 2024, il cui allegato B, art. 6, prevede la possibilità di graduare le richieste, anche tra soggetti appartenenti alla stessa condizione di disabilità gravissima, sulla base delle condizioni sociali ed economiche valutate mediante la Scheda di Valutazione Sociale.

La decisione

La domanda cautelare è stata respinta per difetto del fumus boni iuris. Il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta la conclusione del TAR sull’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., precisando che l’assenza di nominativi pubblici imponeva comunque un tentativo di accesso agli atti. Ha inoltre evidenziato un’ulteriore ragione di inammissibilità derivante dalla mancata impugnazione della delibera regionale che disciplinava i criteri di graduazione delle richieste e impediva di sostenere in giudizio la spettanza automatica dell’assegno a tutti i soggetti con disabilità gravissima. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare proposta in appello.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    La mancata notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati individuabili rende il ricorso inammissibile.

  • Delibera della Giunta Regionale n. 70 del 22 febbraio 2024, allegato B, art. 6

    «Fermo restando la priorità sopra esposta, nel perimetro di ciascuna condizione, “gravissima” o “grave”, qualora necessario, al fine di graduare le richieste, sono considerate le condizioni sociali ed economiche svantaggiate della persona interessata valutate attraverso la Scheda di Valutazione Sociale»

    La priorità riconosciuta alla disabilità gravissima non esclude la graduazione delle domande all’interno della stessa categoria in base alle condizioni sociali ed economiche; la mancata impugnazione della delibera impedisce di contestare tale criterio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi degli appellanti in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La priorità massima riconosciuta alle persone con disabilità gravissima nell’accesso a fondi o assegni assistenziali non determina, di per sé, un diritto assoluto all’erogazione del beneficio, che resta condizionato dalla disponibilità delle risorse finanziarie dell’Ambito Territoriale.
  • Quando più soggetti appartengono alla medesima categoria prioritaria, l’amministrazione può graduare le domande secondo criteri socioeconomici, tra cui l’ISEE, se tali criteri sono previsti dalla disciplina applicabile.
  • I soggetti collocati in graduatoria prima del ricorrente, la cui posizione potrebbe essere incisa dall’accoglimento del ricorso, sono potenziali controinteressati e il ricorso deve essere notificato ad almeno uno di essi ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.
  • La mancata pubblicità dei nominativi dei potenziali controinteressati non esonera il ricorrente dall’onere di compiere almeno un tentativo di accesso agli atti finalizzato alla loro individuazione.
  • Le censure che mirano a escludere i criteri di graduazione stabiliti da un atto generale presupposto sono inammissibili se tale atto non è stato impugnato.

Come è indicizzato

MaterieServizi sociali ed educativiTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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