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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28102/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha confermato la sua responsabilità per bancarotta semplice, eliminando però l'aumento per continuazione e riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, con conseguente riduzione della pena. I motivi di ricorso erano sei: 1) dedotta violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) censura sulla ritenuta responsabilità per omessa tenuta delle scritture contabili, sostenendo che tale attività era stata affidata a professionisti; 3) censura sul nesso causale tra una condotta distrattiva e il dissesto; 4) censura sull'esistenza della colpa in capo all'imputato; 5) censura sul riconoscimento dell'aggravante del danno di particolare gravità, per difetto di specifica motivazione sull'entità del pregiudizio economico; 6) censura sull'eccessività del trattamento sanzionatorio, sia quanto alla pena base sia quanto al bilanciamento tra aggravanti e attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata dava conto di un accumulo di debiti di circa tre milioni di euro e della totale erosione del patrimonio sociale, circostanze incompatibili con la particolare tenuità del fatto. Ha dichiarato generici, per indeterminatezza ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., i motivi secondo, terzo e quarto, perché non indicavano gli elementi concreti a fondamento delle censure e non consentivano un effettivo sindacato di legittimità. Ha ritenuto manifestamente infondato il quinto motivo, affermando che nei reati fallimentari l'entità del danno della bancarotta patrimoniale si commisura al valore complessivo dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale e non richiede una motivazione particolarmente approfondita. Ha ritenuto infondato anche il sesto motivo, osservando che la dosimetria della pena e il bilanciamento tra circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata nel caso concreto con adeguata motivazione ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p. Conseguentemente l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione della notevole entità dell'esposizione debitoria e della totale erosione del patrimonio sociale.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    I motivi di ricorso devono essere specifici e indicare gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle censure; in difetto sono generici e inammissibili.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    La graduazione del trattamento sanzionatorio va compiuta tenendo conto degli elementi indicati dalla norma, con motivazione congrua.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il fatto presenta una rilevante offensività economica.

  • art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    La mancanza di specificità dei motivi impedisce al giudice di legittimità di individuare le censure e di esercitare il sindacato richiesto.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la condotta abbia prodotto un dissesto economico di notevole entità e una sostanziale erosione del patrimonio sociale, poiché in tal caso l'offesa non è minima.
  • Nel ricorso per cassazione, le censure formulate in modo generico o indeterminato, prive dell'indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche specifiche, sono inammissibili ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
  • In tema di reati fallimentari, la valutazione del danno di particolare gravità può fondarsi sul valore complessivo dei beni sottratti alla garanzia dei creditori e non richiede una motivazione analitica ulteriore rispetto all'accertamento dell'entità economica del pregiudizio.
  • La determinazione della pena base e il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo se sorretti da motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta sempliceImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiReati fallimentariProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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