Cassazione Civile, Ordinanza n. 37065/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della lite e, in applicazione dell'art. 11, comma 10, quarto periodo, del D.L. n. 50/2017, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Non ha provveduto sulle spese, perché l'Agenzia delle entrate era rimasta intimata e non si era costituita.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Due contribuenti avevano proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, in sede di rinvio da una precedente cassazione, aveva dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione da loro proposto. Nel corso del giudizio di legittimità i ricorrenti hanno depositato documentazione attestante la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 11, commi 8 e 10, del D.L. n. 50/2017, con integrale pagamento delle somme dovute. Non essendo stata proposta alcuna istanza di trattazione entro il termine previsto dalla norma, la Corte ha rilevato la sopravvenuta estinzione del processo.
Norme richiamate
art. 11, commi 8 e 10, D.L. n. 50/2017
"il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse"
La definizione agevolata della controversia, una volta documentato l'integrale pagamento delle somme dovute e in assenza di istanza di trattazione nel termine, comporta l'estinzione del processo.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria è definita in via agevolata secondo la disciplina speciale applicabile e risulta integralmente pagato il dovuto, il giudizio si estingue se la parte interessata non presenta tempestiva istanza di trattazione.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata è rilevabile sulla base della documentazione depositata in atti, senza necessità di una decisione sul merito dei motivi di ricorso.
- In mancanza di costituzione della controparte intimata, la declaratoria di estinzione non comporta regolazione delle spese di lite.
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