Ordinanza n. 1928/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio dI Stato - SEZ. V n. 08114/2025, resa tra le parti, e per la declaratoria di nullità, previa sospensione degli effetti, ovvero, previa conversione dell’azione ex art. 32 cod. proc. amm., per l’annullamento: - della determinazione della Regione Lazio n. G15401 del 18 novembre 2025, recante “Procedura di gara aperta, suddivisa in 7 lotti, per la conclusione di Convenzioni Quadro, ai sensi dell’art. 1, comma 456, della L. n. 296/2006, per l’affidamento dei “Servizi di vigilanza armata e Guardiania per le Amministrazioni del territorio della Regione Lazio” indetta con determinazione n. G17928 del 16/12/2022. Presa d’atto dell’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione del Lotto n. 5 della Convenzione Quadro di cui alle determinazioni nn. G03890 del 06/04/2024 e G06518 del 29/05/2024. Risoluzione della Convenzione Quadro per il Lotto 5 e dei relativi contratti esecutivi. Avvio delle procedure per il subentro di nuovo Operatore Economico”; - della determinazione della Regione Lazio n. G02045 del 18 febbraio 2026, comunicata in pari data, recante “Procedura di gara aperta, suddivisa in 7 lotti, per la conclusione di Convenzioni Quadro, ai sensi dell’art. 1, comma 456, della L. n. 296/2006, per l’affidamento dei “Servizi di vigilanza armata e Guardiania per le Amministrazioni del territorio della Regione Lazio” indetta con determinazione n. G17928 del 16/12/2022. Conclusione della procedura di subentro e aggiudicazione nei confronti dell’Istituto di Vigilanza privata Turris s.r.l. Lotto. n. 5””; - nonché, per quanto occorrer possa, del verbale della seduta riservata del 12 febbraio 2026, non conosciuto da parte ricorrente, avente ad oggetto “Verifica requisiti di ordine generale e speciale ex artt. 80 e83 D. Lgs. 50/2016 - lotto 5”, con il quale il RUP ha attestato la regolarità della documentazione amministrativa della Turris s.r.l. in relazione ai requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del d.lgs. n. 50/2016 per il lotto 5, concludendo la procedura di subentro per il lotto n. 5, e per l’inefficacia della convenzione per il Lotto 5 che nelle more dovesse aver stipulato la Regione Lazio con S.r.l. Vigilanza Privata Turris”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazioni regionali di risoluzione della convenzione e dei contratti esecutivi del lotto 5, nonché di conclusione della procedura di subentro e aggiudicazione del lotto a un nuovo operatore economico
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicatario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il raggruppamento ricorrente ha promosso un giudizio qualificato come ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 8114/2025, chiedendo la declaratoria di nullità, previa sospensione degli effetti, delle determinazioni regionali con cui la Regione Lazio ha preso atto dell'annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione del lotto 5, ha risolto la convenzione quadro e i contratti esecutivi e ha avviato e concluso la procedura di subentro, aggiudicando il lotto a un diverso operatore economico. In via subordinata è stata prospettata la conversione dell'azione ai sensi dell'art. 32 c.p.a. e l'annullamento degli atti; è stata inoltre richiesta la dichiarazione di inefficacia della convenzione eventualmente stipulata con il nuovo aggiudicatario. Nell'ambito della fase cautelare, il ricorrente ha chiesto la sospensione degli effetti della sentenza del TAR e degli atti controversi. È stato altresì depositato un regolamento preventivo di giurisdizione, ma solo il 20 maggio 2026, sicché la relativa questione è stata ritenuta esaminabile nella fase di merito già fissata per il 16 luglio 2026.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare per difetto di periculum in mora. La convenzione relativa al lotto 5 tra la Regione Lazio e il nuovo operatore economico era stata sottoscritta il 17 aprile 2026, anteriormente alla notifica in riassunzione del ricorso, effettuata il 4 maggio 2026, e quindi l'evento che la parte ricorrente intendeva impedire mediante la tutela cautelare si era già verificato. La sottoscrizione della convenzione costituiva pertanto un fatto compiuto, incompatibile con la configurabilità del pericolo attuale di danno posto a fondamento della domanda cautelare. Il Collegio ha lasciato impregiudicata la questione di giurisdizione relativa alla convenzione, rinviandone la valutazione alla sede di merito. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in 2.000 euro per ciascuna delle due parti resistenti.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare in appello.
È richiamato in relazione alla richiesta di conversione dell'azione proposta dal ricorrente.
Massime di principio
- La tutela cautelare è negata per difetto di periculum in mora quando l'evento che il ricorrente intendeva evitare mediante la sospensione si è già verificato prima della proposizione o notificazione della domanda cautelare, rendendo l'intervento cautelare inidoneo a prevenirlo.
- La proposizione tardiva di una questione processuale, quale un regolamento preventivo di giurisdizione depositato dopo la fissazione della camera di consiglio cautelare, non impone di sospendere la trattazione cautelare quando la questione può essere esaminata nella successiva fase di merito già fissata.
- La sottoscrizione della convenzione conseguente al subentro di un nuovo operatore costituisce un fatto compiuto rispetto alla richiesta cautelare diretta a impedirne la stipulazione; la relativa legittimità e gli effetti possono restare oggetto della decisione di merito.
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