Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42737/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale impugna la sentenza per violazione di legge e carenza/contraddittorietà di motivazione con riferimento all'art. 416-bis c.p. (in particolare la qualificazione dell'associazione come "armata"), sostenendo che la corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato precedenti pronunce (anche di merito e di legittimità) che avevano riconosciuto la disponibilità di armi e la sussistenza dell'aggravante. I singoli imputati, ciascuno con autonomo ricorso, lamentano invece vizi nella quantificazione della pena (vizio di motivazione, violazione del divieto di reformatio in peius ai sensi dell'art. 597 c.p.p., errata valutazione di circostanze aggravanti/attenuanti, esclusione o inclusione di recidiva, qualifiche di ruolo nell'associazione), chiedendo la riforma della determinazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi (sia quello del Procuratore Generale sia quelli dei singoli imputati). In particolare il ricorso del pubblico ministero è stato ritenuto improcedibile perché tendeva a una rivalutazione del compendio probatorio e a una lettura alternativa dei fatti, operazione vietata in sede di legittimità. I ricorsi degli imputati sono stati dichiarati inammissibili come questioni attinenti esclusivamente al merito della quantificazione della pena (dosimetria) non sindacabili in questa sede; inoltre molte doglianze sono state ritenute generiche o manifestamente infondate. Conseguentemente gli appellanti-imputati sono stati condannati alle spese del procedimento di cassazione e al pagamento di euro 3.000,00 ciascuno alla cassa delle ammende. Non è stata disposta rifusione delle spese delle parti civili intervenute.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    co. 4 e co. 6 (circostanze aggravanti inerenti l'associazione di tipo mafioso e l'essere l'associazione armata)

    La Corte ricorda che la sussistenza dell'aggravante richiede adeguata prova e che la valutazione probatoria spetta al giudice di merito; la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione degli elementi probatori.

  • art. 597 c.p.p.

    commi 3 e 4 (divieto di reformatio in peius nelle decisioni in sede di impugnazione)

    La Corte evidenzia il principio secondo cui il giudice dell'impugnazione non può fissare una pena base superiore a quella stabilita in primo grado quando resta immutato il reato più grave; tuttavia la determinazione bloccata della pena base è compatibile con una nuova applicazione dei parametri se non si integra un aumento complessivo rispetto alla precedente sanzione.

  • art. 133 c.p.

    Norma richiamata come parametro per la determinazione della pena-base e degli aumenti per gravità del reato e capacità a delinquere; la Corte territoriale ha motivato la pena-base e gli aumenti conformemente a tali criteri.

  • art. 81 c.p.

    comma secondo (continuazione)

    Usata per il calcolo degli aumenti in caso di continuazione; la Corte ricorda che la riduzione per il rito abbreviato si applica dopo avere determinato la pena risultante dall'applicazione delle norme sulle continuazioni.

  • art. 442 c.p.p.

    co. 2 (riduzione per scelta del rito abbreviato)

    La Corte ribadisce che la diminuzione per il rito abbreviato va calcolata sulla pena determinata dopo l'aumento per continuazione, in conformità a consolidata giurisprudenza di legittimità.

  • art. 63 c.p.

    Riferita in tema di recidiva: la Corte distingue tra utilizzazione dei precedenti ai fini della dosimetria e riconoscimento formale della recidiva; la valorizzazione dei precedenti non implica automaticamente la ricostruzione della recidiva.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento di cassazione nei confronti dei ricorrenti le cui impugnazioni sono state ritenute evidentemente inammissibili.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per la riconsiderazione delle prove: i motivi che si risolvono nella rivalutazione del compendio probatorio o nella proposta di una diversa lettura dei fatti sono inammissibili.
  • Le impugnazioni che riguardano esclusivamente il merito della quantificazione della pena (dosimetria) sono, salvo profili di diritto specifici e non manifestamente generici, difficilmente accolte in cassazione; occorre dedurre vizi di diritto o di motivazione chiari e puntuali.
  • Il divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.) impedisce al giudice dell'impugnazione di fissare una pena-base superiore rispetto a quella stabilita in primo grado quando il reato più grave resta immutato; ogni censura che aggiri questo principio è destinata a soccombere.
  • La riduzione per il rito abbreviato va calcolata dopo l'applicazione degli aumenti per la continuazione: non è corretto ridurre singolarmente gli aumenti prima di operare la somma complessiva.
  • Per impugnare con successo decisioni che escludono aggravanti come l'essere "associazione armata", il ricorrente deve indicare vizi formali o gravi vizi di motivazione (contraddittorietà manifesta, omissione di risultanze decisive) e non limitarsi a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio.
  • Nelle impugnazioni è necessario porre rilievi specifici, circostanziati e di diritto; censure generiche o attinenti solo alla maggiore o minore severità della pena sono spesso dichiarate inammissibili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.