Sentenza del 03/06/2020 n. 1361 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Diniego di ritiro della notifica di atti impugnabili - Atto divenuto definitivo per scadenza del termine - Impugnazione - É ammessa solo per dedurre profili di illegittimità del rifiuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che il diniego di ritiro non consente di riaprire la contestazione sul merito della pretesa contenuta nell’atto ormai definitivo. Può essere impugnato soltanto per far valere profili di illegittimità propri del rifiuto; ammettere contestazioni sul merito eluderebbe il termine di decadenza previsto dall’art. 21 del d.lgs. 546/1992. Il testo non indica il giudice, l’esito formale del ricorso né le statuizioni sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’impugnabilità del diniego di ritiro (o annullamento in autotutela) di un atto tributario la cui notifica non era stata contestata tempestivamente e che era quindi divenuto definitivo per scadenza del termine. Il ricorrente intendeva contestare la fondatezza della pretesa tributaria attraverso l’impugnazione del diniego.
Norme richiamate
Il diniego di ritiro di un atto divenuto definitivo, non è impugnabile ex art 19 d.lgs. 546/1992, per contestare la fondatezza della pretesa tributaria, ma solo per dedurre profili di illegittimità del rifiuto
Il diniego non è uno strumento per contestare nuovamente il merito di un atto tributario definitivo; la sua impugnazione è limitata ai vizi propri del rifiuto.
altrimenti si consentirebbe l'aggiramento del termine di decadenza ex art 21 d.lgs. 546/1992.
Il termine per impugnare l’atto tributario originario non può essere aggirato impugnando successivamente il diniego di ritiro per riproporre le contestazioni sul merito.
Massime di principio
- Se un atto tributario impugnabile diventa definitivo perché non contestato entro il termine previsto, la richiesta successiva di ritiro o annullamento in autotutela non riapre i termini né permette di contestare nuovamente la pretesa.
- L’impugnazione del diniego di ritiro può riguardare soltanto l’illegittimità del rifiuto in sé, non i motivi che avrebbero dovuto essere fatti valere contro l’atto originario.
- Prima di affidarsi a una richiesta di autotutela, occorre verificare e rispettare i termini ordinari di impugnazione dell’atto tributario.
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