Sentenza n. 5624/2026 - Roma, Sezione 4T
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - della determinazione n. 1356, prot. 26987 del 28.11.2022, del Direttore generale della sanità dell’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale della Regione Sardegna, recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, pubblicata nel sito istituzionale della Regione Sardegna; - di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi della ricorrente, e precisamente: - il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato il 6 luglio 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 15 settembre 2022, recante la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - il Decreto del Ministero della Salute adottato il 6 ottobre 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 26 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispostivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - l’atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018” Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Horiba Abx Sas Société Par Action Simplifiée il 6/10/2023: - Decreto Assessoriale n. 741/2023 del 21 luglio 2023 recante “Aggiornamento individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e allegati, pubblicati nel sito istituzionale della Regione Sicilia; - di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi della ricorrente, ivi compresi gli atti generali presupposti e applicativi già contestati col ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti e qui ulteriormente impugnati, ove occorresse, anche unitamente all''atto applicativo sopra indicato e precisamente: - il Decreto Assessoriale n. 1247 del 13 dicembre 2022 recante “Individuazione quota payback dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e allegati, pubblicati nel sito istituzionale della Regione Sicilia; - il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell''Economia e delle Finanze, adottato il 6 luglio 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 15 settembre 2022, recante la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - il Decreto del Ministero della Salute adottato il 6 ottobre 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 26 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispostivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - l''atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante “Accordo, ai sensi dell''articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da HORIBA ABX SAS SOCIÉTÉ PAR ACTION SIMPLIFIÉE l’1\2\2023: per l’annullamento - del Decreto Assessoriale n. 1247 del 13 dicembre 2022 recante “Individuazione quota payback dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e allegati, pubblicati nel sito istituzionale della Regione Sicilia. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da HORIBA ABX SAS SOCIÉTÉ PAR ACTION SIMPLIFIÉE il 3\2\2023: per l’annullamento - della determinazione dirigenziale n. 2426 del 14 dicembre 2022, della direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte, recante “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 3 del Bollettino Ufficiale n. 50 del 15 dicembre 2022 della Regione Piemonte. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da HORIBA ABX SAS SOCIÉTÉ PAR ACTION SIMPLIFIÉE il 3\2\2023: per l’annullamento - della determinazione n. DPF/121 del 13 dicembre 2022, del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, recante “D.M. 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi”; pubblicata sul Bollettino Speciale n. 177 del 14 dicembre 2022 della Regione Abruzzo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da HORIBA ABX SAS SOCIÉTÉ PAR ACTION SIMPLIFIÉE il 3\2\2023: per l’annullamento - della determinazione n. 10 del 12 dicembre 2022, della Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216.; pubblicata sul sito istituzionale della Regione Puglia. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da HORIBA ABX SAS SOCIÉTÉ PAR ACTION SIMPLIFIÉE il 6\2\2023: per l’annullamento - del Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, n. 172 del 13 dicembre 2022, avente ad oggetto “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi” pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 151 del 14 dicembre 2022 della Regione Veneto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da HORIBA ABX SAS SOCIÉTÉ PAR ACTION SIMPLIFIÉE l’8\2\2023: per l’annullamento - del Decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 della direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia, recante “Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015”, pubblicato nel sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da HORIBA ABX SAS SOCIÉTÉ PAR ACTION SIMPLIFIÉE l’8\2\2023: per l’annullamento - della Determinazione Direttoriale n. 13106 del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, pubblicato sul sito istituzionale della Regione in data 14 dicembre 2022 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 66 del 16 dicembre 2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da HORIBA ABX SAS SOCIÉTÉ PAR ACTION SIMPLIFIÉE il 9\2\2023: per l’annullamento - del Decreto n. 52 del 14 dicembre 2022 del Direttore del dipartimento salute, recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, pubblicato nel sito istituzionale della Regione Marche. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da HORIBA ABX SAS SOCIÉTÉ PAR ACTION SIMPLIFIÉE il 9\2\2023: per l’annullamento - del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria, n. 7967 del 14 dicembre 2022 “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano” pubblicato in data 19 dicembre 2022 nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale della Regione Liguria e sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 52 del 28 dicembre 2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da HORIBA ABX SAS SOCIÉTÉ PAR ACTION SIMPLIFIÉE il 20\2\2023: per l’annullamento - della determinazione n. 1 dell’8 febbraio 2023 del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. - Presa d’atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto” e allegati, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Puglia e trasmessa via PEC alle aziende fornitrici interessate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti statali e regionali di certificazione, individuazione e riparto degli oneri di payback per il superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni attuatrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato, con il ricorso introduttivo e plurimi motivi aggiunti, gli atti statali e regionali applicativi dell'art. 9-ter del d.l. 78/2015, relativi al ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018. Sono stati contestati, in particolare, il decreto ministeriale di certificazione del superamento dei tetti, le linee guida ministeriali, l'accordo della Conferenza Stato-Regioni e i provvedimenti delle singole Regioni che individuavano le aziende fornitrici e i relativi importi dovuti. Nel corso del giudizio l'impresa ha dichiarato di aver aderito alla procedura prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025, versando la quota ridotta del 25% degli importi richiesti, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il giudice ha dovuto verificare se, per ciascun atto regionale impugnato, risultassero integrati tutti i presupposti previsti dalla norma sopravvenuta, compresa l'attestazione dell'ente regionale circa l'avvenuto pagamento.
La decisione
Il TAR ha distinto le conseguenze processuali in relazione ai diversi provvedimenti regionali. Per il ricorso introduttivo e per i motivi aggiunti relativi alle Regioni che non avevano depositato l'attestazione dell'avvenuto pagamento della quota ridotta, ha escluso la cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025, perché tale fattispecie richiede cumulativamente sia il tempestivo versamento da parte dell'impresa sia l'attestazione del competente ente regionale o provinciale. Tuttavia, l'adesione alla procedura e l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie hanno fatto venir meno l'interesse alla decisione, sicché il ricorso introduttivo e i relativi motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a. Per i motivi aggiunti riguardanti le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, risultando documentati sia il pagamento della quota decurtata sia l'accertamento regionale, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia e delle sopravvenienze normative.
Norme richiamate
Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per il superamento dei tetti di spesa negli anni 2015-2018.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]. L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale [...].
La cessazione della materia del contendere opera soltanto quando ricorrono cumulativamente il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'impresa e l'attestazione del competente ente regionale o provinciale circa l'avvenuto pagamento.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene la carenza di interesse alla decisione.
Il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa.
L'adesione alla procedura sopravvenuta e l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie possono dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse, anche se non sono integrati tutti i presupposti per la cessazione legale della materia del contendere.
Il TAR ha richiamato l'avviso alle parti formulato in udienza in relazione alla qualificazione processuale della domanda e alla mancanza dell'attestazione regionale.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina sopravvenuta richiede la verifica di tutti i presupposti sostanziali e procedurali espressamente stabiliti dalla legge; non è sufficiente il solo pagamento dell'importo ridotto da parte del privato quando la norma richiede anche un'attestazione dell'amministrazione.
- Quando il privato aderisce a una procedura transattiva o definitoria sopravvenuta e adempie alle obbligazioni economiche conseguenti, il giudice può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a., anche se non si è perfezionata la specifica fattispecie legislativa di cessazione della materia del contendere.
- La fattispecie complessa di cessazione della materia del contendere si perfeziona soltanto con l'adempimento coordinato degli oneri posti a carico di soggetti diversi, ossia il pagamento tempestivo dell'impresa e l'accertamento o attestazione dell'ente pubblico competente.
- La mancata attestazione regionale impedisce di dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma non esclude che fatti sopravvenuti e il comportamento processuale delle parti dimostrino il venir meno dell'interesse concreto alla decisione.
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