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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38303/2025 del 26/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Fontana impugnava l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di custodia cautelare dal 10/10/2012 al 09/10/2021. Denunciava violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p. e degli artt. 314 e 315 c.p.p., nonché degli artt. 5 e 6 CEDU, sostenendo che l'ordinanza non spiegava il percorso argomentativo che l'aveva portata a non concedere la riparazione e che la sentenza di annullamento senza rinvio della Cassazione (che aveva escluso la sussistenza dell'associazione e la rilevanza penale di alcune ipotesi di interposizione fittizia) rendeva evidentemente incompatibile il rigetto della domanda. In particolare eccepiva che la Corte territoriale non aveva considerato che gli elementi che avrebbero dimostrato l'impossibilità di configurare i reati sussistevano già all'epoca del provvedimento custodiale e che mancava una motivazione sul nesso causale tra le sue condotte e l'adozione della misura.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo il giudizio del giudice della riparazione, che valuta autonomamente, in chiave ex ante, se le condotte dell'istante abbiano concorso a creare la falsa apparenza della configurabilità del reato e dunque a determinare la detenzione. La Corte ha condiviso la valutazione della Corte territoriale secondo cui Fontana aveva tenuto condotte gravemente colpose: ingerenze nella gestione della Leonia s.p.a., rapporti privilegiati con il direttore amministrativo Bruno De Caria (anche se non basati su intimidazione mafiosa), e trasferimenti di quote societarie a soggetti riconducibili alla famiglia, creativi di un'apparenza evidente di illegalità. Tali elementi, anche alla luce delle intercettazioni, hanno avuto peso causale nell'adozione dell'ordinanza cautelare, sicché non sussisteva il diritto alla riparazione. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali; è invece respinta la richiesta del Ministero resistente di liquidazione delle spese in suo favore per genericità della memoria.

Norme richiamate

  • art. 611 cod. proc. pen.

    ricorsi trattati ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.

    regola il rito camerale/non partecipato in Cassazione; qui indica che il ricorso è stato esaminato in forma scritta senza udienza pubblica

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c.

    norma invocata dal ricorrente per censurare vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto che non vi fosse vizio tale da annullare il provvedimento impugnato

  • artt. 314 e 315 cod. proc. pen.

    artt. 314 e 315 cod. proc. pen. citati nel ricorso

    norme richiamate dal ricorrente in relazione a questioni probatorie e di motivazione nel processo di merito; la Cassazione non ha accolto la tesi che il loro richiamo comportasse l'obbligo di concedere la riparazione

  • artt. 5 e 6 CEDU

    violazione degli artt. 5 e 6 della C.E.D.U.

    diritti alla libertà e al giusto processo invocati dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che non sia stato dimostrato un vizio di rango CEDU tale da legittimare la riparazione

  • art. 7 legge n. 203 del 1991

    interposizione fittizia, aggravata ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991

    norma di aggravamento richiamata nella fattispecie; la Corte ha valutato gli effetti delle operazioni societarie anche alla luce di questa qualificazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. condanna del ricorrente alle spese

    norma che consente la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso in Cassazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice valuta autonomamente, con criterio ex ante, se le condotte dell'interessato abbiano concorso a creare l'apparenza di illegalità che ha determinato la misura: non si tratta di rinnovare il giudizio di colpevolezza, ma di accertare il nesso causale tra comportamento e detenzione.
  • Un annullamento penale precedente (anche per insussistenza del reato) non comporta automaticamente il diritto alla riparazione se emergono elementi che, valutati ex ante, giustificavano l'adozione della misura cautelare.
  • Trasferimenti societari, intestazioni a parenti o rapporti di gestione opachi, specialmente se compiuti da soggetti con precedenti per criminalità organizzata, possono costituire, di per sé, elementi capaci di creare una "evidente apparenza" di illegalità ed escludere la responsabilità risarcitoria dello Stato.
  • Per ottenere la riparazione è necessario non solo dimostrare l'annullamento della sentenza penale, ma anche provare l'assenza di dolo o di colpa grave del detenuto nella creazione delle condizioni che hanno portato alla detenzione.
  • Le censure sulla motivazione (art. 606 c.p.p.) sono valutate dalla Cassazione nella misura in cui incidano sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento del giudice della riparazione; la Corte tende a rispettare le valutazioni di fatto correttamente motivate dal giudice di merito.

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