Cassazione Civile, Ordinanza n. 17574/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola rituale perché conforme ai requisiti dell’art. 390 c.p.c. e accettata dal controricorrente. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. In applicazione dell’art. 391, quarto comma, c.p.c., ha inoltre escluso ogni pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d’Appello di Brescia. Prima della trattazione in camera di consiglio ha però depositato atto di rinuncia al ricorso; il Comune resistente ha accettato la rinuncia. Il giudizio non viene quindi definito nel merito, ma si arresta per effetto della rinuncia rituale al ricorso.
Norme richiamate
soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso era valida e rituale perché conforme ai requisiti di legge ed era intervenuta prima dell’udienza.
art. 391, quarto comma, c.p.c.
Ex art. 391, quarto comma, c.p.c. non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, non si provvede sulle spese del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se effettuata in modo rituale e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del processo senza decisione sul merito.
- Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia rituale del ricorrente, la Corte non deve provvedere sulle spese, salvo diversa previsione applicabile nel caso concreto.
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