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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36364/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza sulla misura della diminuzione per l'attenuante ex art. 62, n. 4, c.p. non si confrontava con la motivazione d'appello, che aveva valorizzato il valore non del tutto trascurabile dei beni sottratti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa. L'unico motivo deduceva violazione di legge in relazione alla riduzione applicata per la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., sostenendo che la diminuzione fosse stata applicata in misura inferiore al massimo e che i giudici di appello non avessero svolto una valutazione complessiva della vicenda. La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso non si confrontasse con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva giustificato la riduzione non massima osservando che il valore dei beni sottratti alla persona offesa non era "assolutamente insignificante". Il ricorso è stato quindi qualificato come generico e non specificamente confutatorio delle ragioni poste a base della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4, c.p.

    La diminuzione per l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non deve necessariamente essere applicata nella misura massima; il giudice può contenerla in base alla valutazione complessiva del fatto e al rilievo non marginale del pregiudizio economico arrecato.

  • art. 27 Cost.

    Il trattamento sanzionatorio va calibrato in funzione delle esigenze di individualizzazione della pena.

Massime di principio

  • In tema di attenuanti, il giudice può riconoscere una diminuzione inferiore al massimo quando, valorizzando gli elementi sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenga congruo il trattamento sanzionatorio complessivo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a formule generiche e non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, omettendo di confutarne le rationes decidendi.
  • Ai fini della graduazione dell'attenuante patrimoniale, non è sufficiente allegare una valutazione astratta della vicenda: occorre confrontarsi con la concreta motivazione del giudice di merito sul valore e sulla consistenza del pregiudizio arrecato.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneFurtoImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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