Cassazione Penale, Ordinanza n. 19512/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Prato, aveva dichiarato estinto per prescrizione il capo 1) dell'imputazione e aveva rideterminato la pena in anni uno e mesi tre di reclusione per il reato tributario di dichiarazione infedele. La condotta contestata consisteva nell'avere, quale titolare di una società, indicato nella dichiarazione annuale IVA per l'anno 2015 elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, con conseguente evasione d'imposta pari a euro 617.570,00. Con un unico motivo il ricorrente deduceva vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), c.p.p. e inosservanza/erronea applicazione dell'art. 533 c.p.p. in relazione ai criteri di valutazione della prova della mendacio della dichiarazione, sostenendo in sostanza l'insufficienza o non correttezza della prova posta a base dell'affermazione di responsabilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo meramente fattuale, già affrontato e disatteso dai giudici di merito con argomenti adeguati, privo di specifica critica alle rationes decidendi e comunque manifestamente infondato. È stato inoltre ribadito che, in materia di reati tributari, il giudice penale non è vincolato agli esiti dell'accertamento tributario, ma può valorizzare gli elementi induttivi emersi in quella sede, purché motivi adeguatamente. Nel caso concreto, i giudici di merito avevano ritenuto provata la natura non intracomunitaria delle cessioni per mancanza di documentazione a riscontro e inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata come base del reato di dichiarazione infedele, integrato dall'indicazione di elementi attivi inferiori al reale nella dichiarazione annuale IVA con evasione d'imposta superiore alla soglia rilevante.
Viene invocato come parametro del vizio di motivazione dedotto in cassazione.
È richiamato con riferimento ai criteri di valutazione della prova ai fini dell'affermazione di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.
È applicato per le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di reati tributari, il giudice penale non è vincolato alle valutazioni compiute in sede di accertamento tributario, ma può utilizzare gli elementi induttivi ivi emersi come fonti di prova, purché dia adeguata motivazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in mere censure di fatto o nella riproposizione di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito senza una specifica confutazione delle ragioni della decisione impugnata.
- La prova della mendacio della dichiarazione fiscale può essere desunta da un complessivo compendio probatorio, anche documentale e indiziario, non essendo sufficiente la sola allegazione difensiva in mancanza di riscontri concreti.
- Le dichiarazioni testimoniali, se ritenute inattendibili e non corroborate da documentazione, non sono da sole idonee a superare il quadro probatorio posto a base dell'affermazione di responsabilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'obbligo di pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende, salvo che non sia esclusa la colpa del ricorrente.
Come è indicizzato
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