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Sentenza

Sentenza del 23/04/2024 n. 10998 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

A seguito di controlli documentali sulle importazioni effettuate da novembre 2010 a maggio 2013, l’Agenzia ritenne che alcuni articoli dichiarati al capitolo 7318 dovessero essere classificati al codice TARIC 73181551 98 e fossero quindi soggetti al dazio antidumping previsto dal regolamento CE n. 91/2009 per determinati elementi di fissaggio di origine cinese. Il PVC è del 10 dicembre 2013; l’avviso di rettifica dell’accertamento e l’atto di irrogazione delle sanzioni furono notificati il 5 marzo 2014. La CTP di Milano, con sentenza n. 8382/2015, accolse il ricorso, ritenendo rilevante la perizia giurata secondo cui i prodotti erano elementi di fissaggio irreversibili, diversi da viti e bulloni smontabili, e non rientravano nel regolamento antidumping. La CTR della Lombardia accolse invece l’appello dell’Ufficio, valorizzando le fatture dell’esportatore e un’Informazione Tariffaria Vincolante. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) motivazione apparente e contraddittoria della sentenza; 2) violazione della disciplina unionale, perché la CTR non aveva effettivamente riclassificato i prodotti sulla base delle loro caratteristiche tecniche e oggettive.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo: la motivazione della CTR, pur contestata come incoerente, era sufficientemente riconoscibile e aveva consentito alla contribuente di confrontarsi con le ragioni della decisione. Ha accolto il secondo motivo: la CTR aveva assunto le indicazioni delle fatture come decisive e svalutato genericamente la perizia, senza esaminare le concrete caratteristiche oggettive e tecniche dei prodotti, la loro destinazione normale e gli altri elementi valutativi offerti dalle parti; non aveva quindi svolto l’effettiva procedura di classificazione doganale richiesta. L’abrogazione del regolamento antidumping n. 91/2009, disposta dal regolamento UE n. 278/2016, non opera retroattivamente e non comporta il rimborso dei dazi riscossi prima della sua entrata in vigore. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che dovrà riesaminare la controversia e regolare anche le spese del giudizio di cassazione. Non è stata quindi definita in via definitiva la corretta classificazione né la debenza concreta delle pretese doganali e sanzionatorie.

Norme richiamate

  • Regolamento CE n. 91/2009

    «l'abrogazione delle misure "antidumping" sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ad opera del reg. (UE) n. 278 del 2016, non ha effetto retroattivo prevedendo espressamente l'art. 2 del regolamento citato che detta abrogazione ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato regolamento, e non consente il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data, con la conseguenza che non può trovare applicazione il principio del "favor rei"»

    L’abrogazione delle misure antidumping vale dalla data di entrata in vigore del regolamento abrogativo e non elimina retroattivamente i dazi maturati prima di tale data; non si applica perciò il favor rei al fine di ottenere il rimborso.

  • Regolamento UE n. 278/2016, in particolare art. 2

    «l'abrogazione delle misure "antidumping" sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ad opera del reg. (UE) n. 278 del 2016, non ha effetto retroattivo prevedendo espressamente l'art. 2 del regolamento citato che detta abrogazione ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato regolamento, e non consente il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data»

    L’art. 2 fissa l’efficacia dell’abrogazione dalla data di entrata in vigore del regolamento n. 278/2016; i dazi riscossi anteriormente non sono rimborsabili per il solo fatto della successiva abrogazione.

  • Nomenclatura combinata (NC) e relative voci e note

    «il criterio determinante per la classificazione tariffaria delle merci deve essere ricercato, in generale, nelle caratteristiche e proprietà oggettive delle stesse, quali definite nel testo delle voci della NC e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli di quest'ultima»

    La classificazione doganale deve partire dalle caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto, confrontate con il testo delle voci e delle note della nomenclatura; non può fondarsi soltanto sulle descrizioni documentali o su una valutazione astratta della tariffa.

  • Note esplicative della Commissione europea relative alla nomenclatura combinata

    «le note esplicative elaborate dalla Commissione europea, quando conformi alle disposizioni della NC e non modificative della relativa portata, [...] forniscono un rilevante contributo all'interpretazione della portata delle singole voci tariffarie, senza tuttavia essere giuridicamente vincolanti»

    Le note esplicative possono orientare l’interpretazione delle voci tariffarie se coerenti con la NC, ma non sono vincolanti né possono modificarne il significato.

  • Art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546/1992; art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.; art. 111 Cost.

    «La sentenza impugnata esprime una motivazione effettiva, non solo dal punto da vista grafico, ma soprattutto dal punto di vista contenutistico, con conseguente esclusione della ricorrenza di un'ipotesi di motivazione inesistente perché solo apparente.»

    La motivazione non è apparente quando contiene ragioni riconoscibili sul piano sostanziale e permette alla parte di comprendere e contestare il percorso decisionale, anche se la ritiene incoerente o giuridicamente errata.

Massime di principio

  • Nella classificazione doganale occorre esaminare le caratteristiche e le proprietà oggettive del prodotto, incluse quelle tecniche, e confrontarle con le voci e le note della nomenclatura; la descrizione in fattura, da sola, non sostituisce questa valutazione.
  • La destinazione del prodotto può essere rilevante come criterio di classificazione se è inerente al prodotto e può essere desunta dalle sue caratteristiche e proprietà oggettive; va considerata almeno la destinazione essenziale.
  • Perizie e documenti tecnici di parte non possono essere disattesi con affermazioni generiche: il giudice deve valutarne concretamente il contenuto insieme agli altri elementi rilevanti, comprese eventuali informazioni tariffarie pertinenti.
  • Un’Informazione Tariffaria Vincolante può costituire un elemento probatorio per merci simili o identiche, ma il suo valore va valutato nel contesto concreto e confrontato con gli elementi contrari; non è sufficiente richiamarla in astratto.
  • L’abrogazione successiva di un dazio antidumping non produce, in assenza di retroattività espressa, il venir meno dei dazi già riscossi prima della data di efficacia dell’abrogazione.
  • Una motivazione contestata come incoerente non è per ciò solo apparente: rileva se il percorso decisionale è sufficientemente comprensibile da consentire alla parte di individuarne e contestarne le ragioni.

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