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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20433/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza del 25/11/2020 della Corte d'appello di Genova che confermava la condanna per tentato omicidio e altre statuizioni. Il ricorrente presentò quattro motivi: 1) nullità del giudizio camerale per mancata partecipazione dell'imputato all'udienza d'appello nonostante avesse richiesto, il 13/11/2020 tramite l'Ufficio matricola, di presenziare mediante collegamento a distanza (art. 123 c.p.p.); 2) vizio di motivazione per mancata derubricazione da tentato omicidio a lesioni; 3) difetto di motivazione sulla non disapplicazione della recidiva; 4) vizio di motivazione sulla mancata riduzione della pena. Il primo motivo era preliminare e assorbente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la richiesta tempestiva dell'imputato di partecipare all'udienza camerale mediante collegamento (anche desumibile da facta concludentia o dalle dichiarazioni rese all'Ufficio matricola ai sensi dell'art. 123 c.p.p.) imponeva l'adozione del collegamento o la traduzione; la mancata esecuzione del collegamento ha determinato la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della sentenza impugnata. Conseguentemente la sentenza è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova. Le restanti doglianze sono state assorbite dalla declaratoria di nullità e non sono state decide nel merito.

Norme richiamate

  • art. 123 cod. proc. pen.

    Le dichiarazioni dell'imputato rese all'Ufficio matricola ai sensi dell'art. 123 hanno efficacia come se rese direttamente all'Autorità giudiziaria e possono valere come richiesta tempestiva di partecipazione all'udienza mediante collegamento a distanza

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma di rito per i motivi di cassazione relativi a violazione di legge; è la disposizione invocata per la censura sulla nullità del giudizio camerale

  • art. 178 lett. c) e art. 179 cod. proc. pen.

    Norme richiamate nelle censure relative alla nullità e alle formalità del giudizio; pertinenti alla valutazione della regolarità dell'atto di costituzione e del contraddittorio

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 (e successive proroghe)

    Previsione che ha consentito la trattazione del processo con contraddittorio scritto in mancanza di richiesta di discussione orale; rilevante per il procedimento di trattazione davanti alla Corte di Cassazione

  • Giurisprudenza: Sez. Un. n. 50443 del 04/10/2018

    Stabilisce che nel giudizio d'appello avverso la sentenza abbreviata la richiesta di partecipazione dell'imputato impedito può desumersi da facta concludentia e vale come inequivoca manifestazione di volontà di comparire

  • Giurisprudenza: Sez. Un. n. 35399 del 24/06/2010

    Principio secondo cui la mancata traduzione/collegamento dell'imputato detenuto che abbia tempestivamente manifestato la volontà di comparire determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della sentenza

Massime di principio

  • La richiesta tempestiva dell'imputato detenuto di partecipare all'udienza mediante collegamento a distanza (anche tramite dichiarazione all'Ufficio matricola ai sensi dell'art. 123 c.p.p.) deve essere rispettata: la sua mancata esecuzione integra nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della sentenza
  • La volontà di comparire può risultare anche da comportamenti o atti concludenti (facta concludentia) e ha valore equivalente a una richiesta formale diretta all'autorità giudiziaria
  • La nullità per mancata partecipazione dell'imputato detenuto è assorbente: se accertata rende ininfluenti le altre doglianze che riguardano il merito della decisione, le quali andranno eventualmente riesaminate in sede di nuovo giudizio
  • È opportuno che la difesa documenti chiaramente e tempestivamente ogni istanza di partecipazione (data, modalità e ricezione) e, in caso di rifiuto o omissione, impugni prontamente la decisione per far valere la nullità
  • Se l'imputato è ristretto fuori dalla circoscrizione del giudice procedente, ciò non esclude il diritto a partecipare; il giudice deve comunque adottare misure idonee (traduzione o collegamento) per consentirne la presenza

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