Cassazione Penale, Sentenza n. 20433/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza del 25/11/2020 della Corte d'appello di Genova che confermava la condanna per tentato omicidio e altre statuizioni. Il ricorrente presentò quattro motivi: 1) nullità del giudizio camerale per mancata partecipazione dell'imputato all'udienza d'appello nonostante avesse richiesto, il 13/11/2020 tramite l'Ufficio matricola, di presenziare mediante collegamento a distanza (art. 123 c.p.p.); 2) vizio di motivazione per mancata derubricazione da tentato omicidio a lesioni; 3) difetto di motivazione sulla non disapplicazione della recidiva; 4) vizio di motivazione sulla mancata riduzione della pena. Il primo motivo era preliminare e assorbente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la richiesta tempestiva dell'imputato di partecipare all'udienza camerale mediante collegamento (anche desumibile da facta concludentia o dalle dichiarazioni rese all'Ufficio matricola ai sensi dell'art. 123 c.p.p.) imponeva l'adozione del collegamento o la traduzione; la mancata esecuzione del collegamento ha determinato la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della sentenza impugnata. Conseguentemente la sentenza è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova. Le restanti doglianze sono state assorbite dalla declaratoria di nullità e non sono state decide nel merito.
Norme richiamate
Le dichiarazioni dell'imputato rese all'Ufficio matricola ai sensi dell'art. 123 hanno efficacia come se rese direttamente all'Autorità giudiziaria e possono valere come richiesta tempestiva di partecipazione all'udienza mediante collegamento a distanza
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma di rito per i motivi di cassazione relativi a violazione di legge; è la disposizione invocata per la censura sulla nullità del giudizio camerale
art. 178 lett. c) e art. 179 cod. proc. pen.
Norme richiamate nelle censure relative alla nullità e alle formalità del giudizio; pertinenti alla valutazione della regolarità dell'atto di costituzione e del contraddittorio
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 (e successive proroghe)
Previsione che ha consentito la trattazione del processo con contraddittorio scritto in mancanza di richiesta di discussione orale; rilevante per il procedimento di trattazione davanti alla Corte di Cassazione
Giurisprudenza: Sez. Un. n. 50443 del 04/10/2018
Stabilisce che nel giudizio d'appello avverso la sentenza abbreviata la richiesta di partecipazione dell'imputato impedito può desumersi da facta concludentia e vale come inequivoca manifestazione di volontà di comparire
Giurisprudenza: Sez. Un. n. 35399 del 24/06/2010
Principio secondo cui la mancata traduzione/collegamento dell'imputato detenuto che abbia tempestivamente manifestato la volontà di comparire determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della sentenza
Massime di principio
- La richiesta tempestiva dell'imputato detenuto di partecipare all'udienza mediante collegamento a distanza (anche tramite dichiarazione all'Ufficio matricola ai sensi dell'art. 123 c.p.p.) deve essere rispettata: la sua mancata esecuzione integra nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della sentenza
- La volontà di comparire può risultare anche da comportamenti o atti concludenti (facta concludentia) e ha valore equivalente a una richiesta formale diretta all'autorità giudiziaria
- La nullità per mancata partecipazione dell'imputato detenuto è assorbente: se accertata rende ininfluenti le altre doglianze che riguardano il merito della decisione, le quali andranno eventualmente riesaminate in sede di nuovo giudizio
- È opportuno che la difesa documenti chiaramente e tempestivamente ogni istanza di partecipazione (data, modalità e ricezione) e, in caso di rifiuto o omissione, impugni prontamente la decisione per far valere la nullità
- Se l'imputato è ristretto fuori dalla circoscrizione del giudice procedente, ciò non esclude il diritto a partecipare; il giudice deve comunque adottare misure idonee (traduzione o collegamento) per consentirne la presenza
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20233/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20234/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20236/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20238/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20239/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20240/2022 del 25/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →