Cassazione Penale, Sentenza n. 7807/2023 del 22/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo relativo a tre cespiti societari. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 322 e 324 c.p.p. e dell'art. 24 Cost., sostenendo che il riesame doveva essere valutato separatamente per la società destinataria del sequestro (diversa compagine sociale) e non unitariamente in relazione alla posizione personale del legale rappresentante.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il difensore, sebbene legale rappresentante della società, non era munito della procura speciale necessaria per proporre il ricorso in questo grado di giudizio per conto della persona giuridica (la procura speciale era stata rilasciata soltanto per il giudizio di merito). Perciò, ai sensi dell'art. 100, comma 3 c.p.p., il ricorso non era valido; conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come parametro di riferimento in tema di riesame del sequestro, ma non ritenuto risolutivo dalla Corte dato il profilo procedurale della mancanza di procura speciale
Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle garanzie processuali connesse al riesame, senza incidere sull'inammissibilità determinata dalla carenza di procura speciale
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa; la Corte però ha ritenuto che il diritto di difesa non esclude l'obbligo formale di procura speciale per l'assistenza della persona giuridica in quel grado
art. 100, comma 3 cod. proc. pen.
Applicato dalla Corte per affermare che la procura speciale si presume conferita solo per un grado del processo quando non è espressa volontà diversa; l'assenza di procura speciale per il grado di legittimità ha determinato l'inammissibilità del ricorso
Richiamato per motivare la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità
Giurisprudenza richiamata (esempi)
Sez. 6, n. 15933 del 08/04/2015; Sez. 5, n. 9435 del 10/11/2011; Sez. 2, n. 41243 del 21/11/2006; Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017
La Corte richiama consolidata giurisprudenza secondo cui il difensore di fiducia che è anche legale rappresentante della società non può propugnare ricorsi per la persona giuridica senza procura speciale; la mera nomina del difensore non è sufficiente
Massime di principio
- Per far valere interessi di una persona giuridica in un grado di giudizio diverso da quello per cui è stata conferita la procura, è necessaria una procura speciale espressa per quel grado; in mancanza il ricorso è inammissibile
- La qualifica di difensore di fiducia o il fatto di essere legale rappresentante non sostituiscono la procura speciale quando si agisce in nome della società dinanzi ad organi giudiziari diversi da quelli per cui la procura è stata rilasciata
- Questioni sostanziali relative all'ammissibilità del riesame (es. se più cespiti debbano essere impugnati separatamente) possono risultare irrilevanti se sussiste un vizio formale grave, come la mancanza di procura speciale
- Per evitare l'inammissibilità e le relative sanzioni, il difensore deve accertare e documentare la titolarità di adeguati mandati per ogni grado di giudizio e per la specifica persona (fisica o giuridica) che rappresenta
- Se la materia è complessa (più società/cespiti coinvolti) conviene chiarire in modo espresso nella procura la capacità del difensore di agire per ciascuna entità e per tutti i gradi di giudizio, ovvero depositare procure distinte per ciascuna società
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