Cassazione Penale, Sentenza n. 16183/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 20/08/2025 che aveva confermato la misura cautelare 'genetica' nei confronti di Pensabene per i reati di tentato omicidio (capo 1) e detenzione/porto di armi (capo 4) relativi ai fatti del 31/05/2025. Il ricorrente deduceva: (1) errata qualificazione del fatto come tentato omicidio poiché, al momento dello sparo verso la vetrina, non vi era alcuna persona al di là della vetrina; (2) erronea applicazione e vizio di motivazione circa il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis, comma 1, contestata al capo 1; (3) vizio di motivazione per il rigetto dell'eccezione di omessa trasmissione degli atti (annotazione di PG che riferiva registrazioni interne ed esterne non poteva essere considerata un refuso). La difesa ha inoltre depositato memoria e un verbale di udienza preliminare attestante l'esistenza di ulteriori filmati interni di cui si è avuta contezza solo il 25/11/2025. Si segnala che nel procedimento principale, con dispositivo del 27/01/2026 in rito abbreviato, la contestazione del capo 1 è stata derubricata al reato previsto dall'art. 635 c.p.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di tentato omicidio contestato al capo 1, ritenendo insussistente la qualificazione in termini di tentativo di omicidio e l'aggravante richiamata. Il terzo motivo è stato invece respinto: non è stata fornita prova che le registrazioni effettuate all'interno dell'esercizio fossero state trasmesse al GIP all'epoca del procedimento incidentale (agosto 2025), essendo la acquisizione formale di tali filmati avvenuta solo in sede di udienza preliminare. Pertanto il resto dell'ordinanza è stato confermato. Si è disposto l'invio alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata per la costituzione del Tribunale che ha emesso l'ordinanza cautelare; usata in funzione costitutiva del collegio giudicante.
La Corte ha ritenuto infondata la sussistenza dell'aggravante richiamata al capo 1; quindi la qualificazione aggravata non era sostenibile alla luce degli elementi disponibili.
Nel procedimento principale la contestazione del capo 1 è stata poi derubricata a fattispecie prevista da questo articolo, circostanza che ha reso meno sostenibile l'originaria qualificazione per tentato omicidio adottata nell'ordinanza cautelare.
art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione della Corte; disposizione procedurale sul seguito amministrativo della decisione.
Massime di principio
- Per configurare il reato di tentato omicidio è necessario che la condotta sia idonea e diretta in modo immediato a ledere la vita di una persona concretamente individuabile: atti diretti verso cose (es. vetrina) in assenza di persone presenti possono non integrare il tentativo di omicidio.
- La sussistenza di aggravanti (anche gravi, come quelle previste dall'art. 416‑bis e suoi commi) deve essere adeguatamente supportata da elementi indiziari specifici; la mera indicazione nella motivazione senza sufficiente riscontro probatorio può comportare l'annullamento della misura cautelare rispetto alla qualificazione aggravata.
- Le eccezioni processuali relative all'omessa trasmissione di atti al giudice devono essere provate: la mera annotazione in atti di polizia giudiziaria non dimostra automaticamente che il materiale probatorio sia stato effettivamente trasmesso al GIP al momento del procedimento incidentale.
- Se nel procedimento principale la fattispecie viene derubricata o si ottiene una diversa qualificazione del fatto, ciò può influire sulla legittimità delle misure cautelari assunte in precedenza e determinare l'annullamento di quelle parti dell'ordinanza fondate sulla qualificazione originaria.
- Il sindacato di legittimità sulla congruità della motivazione in materia cautelare è rigoroso: il giudice della cautela deve motivare in concreto la necessità della misura sulla base di elementi che sussistono al momento dell'adozione e che siano effettivamente conosciuti dal giudice che la dispone.
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