Cassazione Penale, Sentenza n. 47752/2023 del 29/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di dichiarare non esecutiva la sentenza penale irrevocabile (condanna per minaccia continuata aggravata) e di ottenere la restituzione nel termine per proporre impugnazione. Il Pinca deduce che la dichiarazione di assenza è illegittima: egli avrebbe ricevuto solo l'invito ex art. 169 c.p.p. ad eleggere domicilio (relativo a indagini) e non la citazione a giudizio, non avendo mai eletto domicilio né avuto contatti con il difensore d'ufficio; dunque non poteva ritenersi contumace né essersi sottratto alla conoscenza del processo. Chiede, conseguentemente, la remissione in termini ai sensi dell'art. 175 (nella nuova formulazione introdotta dal d.lgs. 150/2022). Contro questa tesi il Tribunale ha ritenuto regolare la procedura: l'avviso ad eleggere domicilio era stato notificato e ritirato personalmente il 17/06/2019; il mancato adempimento ha costituito volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti successivi; inoltre l'incidente di esecuzione non è lo strumento per far valere nullità endoprocedimentali antecedenti al giudicato e la nuova disciplina di cui al d.lgs. 150/2022 non è applicabile al caso per decorrenza temporale.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibile l'assunto che l'incidente di esecuzione potesse essere utilizzato per far valere nullità relative alla costituzione del rapporto processuale o all'omessa notifica anteriori al giudicato: tali vizi, se esistenti, devono essere contestati con i rimedi propri (impugnazione nel tempo utile o, se ormai formatosi il giudicato e sussistono i presupposti, rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p.). In particolare, la Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr. Sez. U. n. 15498/2020) secondo cui l'incidente di esecuzione (art. 670 c.p.p.) non è lo strumento per dedurre nullità endoprocedimentali e che la richiesta non poteva essere riqualificata come istanza di rescissione del giudicato. Inoltre la richiesta di remissione in termini ai sensi della nuova formulazione dell'art. 175 c.p.p. (introdotta dal d.lgs. 150/2022) è inammissibile perché l'applicazione della nuova norma è limitata alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Norma sulla dichiarazione di assenza dell'imputato: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della disciplina vigente al momento delle udienze, riconoscendo la possibile dichiarazione di assenza quando l'imputato, informato ai sensi dell'art.169, non elegge domicilio e non assume di essere stato impedito per causa a lui non ascrivibile
Prevede l'invito ad eleggere domicilio per il procedimento: la Corte ha ritenuto che la notificazione dell'avviso di elezione di domicilio (ritirato personalmente) fosse sufficiente per considerare l'imputato posto in condizione di adempiere e che il suo mancato adempimento poteva integrare una volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti
art. 175 cod. proc. pen. (comma 2 e nuova formulazione introdotta dal d.lgs. 150/2022)
La remissione in termini per impugnare opera in condizioni tassative; la Corte ha ritenuto che la nuova estensione prevista dal d.lgs.150/2022 non sia applicabile retroattivamente alle sentenze pronunciate anteriormente all'entrata in vigore del decreto
Regola l'incidente di esecuzione: il giudice dell'esecuzione può verificare l'esecutività del titolo e le garanzie in caso di irreperibilità, ma non può essere usato per dedurre nullità endoprocedimentali anteriori al giudicato; l'interpretazione è stata ritenuta tassativa
Strumento processuale per la rescissione del giudicato: la Corte indica che l'incolpevole mancata conoscenza del processo, derivante da nullità assolute, può essere fatta valere tramite rescissione del giudicato e non tramite incidente di esecuzione
d.lgs. n. 150/2022, art. 89 comma 3
Stabilisce criteri di applicazione temporale delle modifiche all'art.175 c.p.p.: la Corte ha ricordato che la nuova disciplina si applica solo alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto, escludendo quindi l'operatività nel caso di specie
Sez. U. n. 15498 del 26/11/2020 (Lovric)
Pronuncia fondamentale richiamata: afferma che l'incidente di esecuzione non è lo strumento per dedurre nullità endoprocedimentali anteriori al giudicato e che tali vizi, se non impugnati prima della formazione del giudicato, restano sanati salvo la via della rescissione del giudicato
Sez. U. n. 36848 del 17/07/2014
Interpretazione richiamata relativamente all'ambito di operatività della remissione in termini: la disciplina opera solo per condannati dichiarati contumaci e secondo i limiti stabiliti dalla giurisprudenza
Massime di principio
- L'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 c.p.p. è limitato ad accertare l'esecutività del titolo e a verificare specifiche garanzie procedurali (es. irreperibilità): non può essere usato per far valere nullità endoprocedimentali anteriori al passaggio in giudicato
- Se si lamenta di non essere venuti a conoscenza del processo per nullità di notifica o per mancata instaurazione del rapporto con il difensore, lo strumento corretto ove il giudicato si sia già formato è la rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.), non l'incidente di esecuzione
- La dichiarazione di assenza può essere legittima se l'imputato è stato regolarmente avvisato (es. invito ad eleggere domicilio) e non ha adempiuto senza giustificato impedimento; l'assenza di successiva notifica del decreto può essere dedotta, ma la prova della reale conoscenza del procedimento o del rapporto effettivo con il difensore può essere decisiva
- Le modifiche normative (come quelle introdotte dal d.lgs. 150/2022) si applicano, di regola, solo alle situazioni nate dopo la loro entrata in vigore salvo diversa previsione: non è possibile estenderne gli effetti a sentenze pronunciate anteriormente, salvo esplicita disposizione
- Per i domicili all'estero: il soggetto residente stabilmente all'estero deve curare l'elezione di domicilio in Italia o prevedere modalità di ricezione delle notifiche; l'avviso di eleggere domicilio è un passaggio procedurale rilevante e il suo mancato seguito può essere interpretato come sottrazione volontaria alla conoscenza degli atti
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