Cassazione Penale, Sentenza n. 29584/2025 del 19/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo dell'8 marzo 2025 che aveva confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere (14/02/2025) nei confronti di Randazzo per reati riconducibili all'art. 416-bis e connessi (tra cui la fornitura/imposizione di ghiaccio alimentare ai ristoratori e un tentativo di estorsione ai danni di Militello Giuseppe). Il ricorrente, tramite difesa, denunciava: mancanza di prove probatorie sulla sua appartenenza al sodalizio mafioso; lettura errata e ricostruzione alternativa degli episodi (es. vicenda della macelleria di Romano e il significato della parola "cristiani"); la condotta intimidatoria verso Militello sarebbe stata dettata da motivi personali e non mafiosi; e censurava la sussistenza delle esigenze cautelari a norma dell'art. 275 cpp (assenza di pericolo di inquinamento probatorio, decorso del tempo, assenza di rischio di fuga).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha affermato i limiti del sindacato di legittimità (impossibilità di rivedere direttamente la valutazione degli indizi salvo vizi di motivazione manifesti o violazioni di legge) e ritenuto adeguata e logica la motivazione del Tribunale del riesame. La Corte ha confermato che sussistono gravi indizi di partecipazione ad associazione mafiosa per le attività contestate (procurare telefoni/schede a reggenti detenuti, veicolare messaggi, organizzare riunioni riservate, attività di controllo economico e imposizione di forniture) e ha ritenuto congrua la ricostruzione che collega il rifiuto di acquistare ghiaccio da Militello al successivo intervento intimidatorio e al danneggiamento degli pneumatici. Sul profilo cautelare la Corte ha richiamato la presunzione relativa di pericolosità prevista per i reati di cui all'art. 416-bis e ha ritenuto non superata la presunzione, anche alla luce di precedenti specifici dell'indagato; pertanto la custodia cautelare in carcere è stata confermata. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e rimessione alla cancelleria per gli adempimenti previsti.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari (fornitura di telefonini/schede, veicolazione di messaggi, partecipazione a riunioni riservate, imposizione di forniture) costituiscano gravi indizi di partecipazione al sodalizio.
Agggravante o fattispecie connessa richiamata nel capo di imputazione; utilizzata nel quadro della qualificazione delle condotte e della valutazione della pericolosità.
art. 628, comma 3, nn. 1) e 3) cod. pen.
Richiamato in relazione ad alcune contestazioni (rapina o condotte assimilabili); citato nel capo di imputazione in correlazione agli altri reati contestati.
Richiami normativi relativi alla concorso e agli strumenti di partecipazione delittuosa; presenti nell'imputazione per descrivere la pluralità di condotte e concorsi.
Norma sulle misure cautelari; la Corte ha richiamato la presunzione relativa di pericolosità sociale per i reati di mafia (comma 3) e ha indicato che tale presunzione può essere superata solo con prova rigorosa dell'effettivo allontanamento dall'organizzazione e della mancanza di esigenze cautelari.
Dispositivo che disciplina il requisito dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha spiegato che in Cassazione si verifica la congruenza e la logicità della motivazione del giudice di merito sul punto, non la riconsiderazione piena degli elementi.
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti successivi relativi alla dichiarazione di rigetto e condanna alle spese.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 11 del 22/03/2000 (Audino) e successive pronunce di legittimità
Principio di diritto interpretato dalla Corte: il sindacato della Cassazione sulla sussistenza dei gravi indizi è limitato a verificare la logica e la completezza della motivazione del giudice di merito; non è consentita la riconsiderazione dei fatti salvo violazioni di legge o manifesta illogicità.
Massime di principio
- In Cassazione il sindacato sulla sussistenza dei "gravi indizi" è limitato al controllo della motivazione del giudice di merito: non si possono criticare i fatti con una lettura alternativa salvo che emergano vizi di legge o manifesta illogicità.
- Per i reati di associazione mafiosa (art. 416-bis) sussiste una presunzione relativa di pericolosità che rende più agevole l'applicazione della custodia cautelare; tale presunzione può essere superata solo con prova rigorosa di effettivo allontanamento dal sodalizio e assenza di esigenze cautelari.
- Intercettazioni, conversazioni ambientali e attività di controllo sul territorio che mostrino procacciamento di mezzi di comunicazione, veicolazione di messaggi, partecipazione ad adunanze riservate e imposizione di attività economiche costituiscono indizi particolarmente significativi di intraneità mafiosa.
- Le contestazioni di episodi intimidatori o estorsivi vanno valutate nel loro contesto probatorio complessivo: atti materiali (es. danneggiamento) combinati con elementi indiziari (conversazioni, riferimenti di terzi, interventi di altri sodali) possono legittimare la misura cautelare.
- Per contestare la misura cautelare su basi processuali (art. 275 cpp) la difesa deve produrre elementi concreti e specifici che dimostrino l'assenza delle esigenze cautelari (es. prova di rottura stabile e verificabile con l'organizzazione, elementi che escludano il rischio di inquinamento delle prove o di reiterazione del reato).
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