Ordinanza n. 533/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -del provvedimento prot. N. 0012974 del 20.5.26 della Prefettura di Grosseto con il quale rigettava la richiesta di subentro di un nuovo datore di lavoro; -del Decreto della Prefetto di Grosseto del 23.4.2026 protatica p-GR/L/Q/2026/100081 con il quale è stata disposto la revoca del nulla osta del dipendente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della richiesta di subentro di un nuovo datore di lavoro e revoca del nulla osta al lavoro
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone previamente la sospensione cautelare, il provvedimento della Prefettura di Grosseto che aveva rigettato la richiesta di subentro di un nuovo datore di lavoro e il decreto prefettizio di revoca del nulla osta del lavoratore. Dal testo non risultano articolati specifici vizi di legittimità oltre alla domanda di annullamento e alla richiesta cautelare. Il TAR ha ritenuto decisiva, in sede cautelare, la mancata costituzione ab origine del rapporto di lavoro, circostanza che impedirebbe il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione o la sostituzione del datore di lavoro.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha respinto l'istanza incidentale di sospensione per insufficienza del fumus boni iuris. In particolare, ha rilevato che il rapporto di lavoro non si era mai costituito ab origine; tale circostanza escludeva, secondo la valutazione cautelare del Collegio, la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione o di procedere alla sostituzione del datore di lavoro. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha escluso la sussistenza di un sufficiente fumus boni iuris.
Massime di principio
- La mancata costituzione ab origine del rapporto di lavoro impedisce, secondo la valutazione cautelare resa nella decisione, di fondare sulla cessazione o mancata prosecuzione di quel rapporto il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
- La mancata costituzione originaria del rapporto di lavoro impedisce, in sede cautelare, di ottenere la sostituzione del datore di lavoro quando tale sostituzione presupponga l'esistenza di un rapporto lavorativo già costituito.
- La domanda cautelare deve essere respinta quando la situazione fattuale posta a fondamento della pretesa non consenta di ravvisare un sufficiente fumus boni iuris.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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