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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01268/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da alcune cartelle di pagamento emesse per crediti fiscali riferiti a una società in nome collettivo cessata e ai suoi ex soci, in relazione all'anno d'imposta 2002, con richieste per IVA, IRAP, IRPEF, sanzioni e accessori. I contribuenti avevano impugnato le cartelle; nei gradi di merito erano emerse questioni sulla definitività dell'avviso di accertamento e sulla tempestività delle impugnazioni. In appello la decisione era stata poi aggredita dall'Agenzia delle entrate con ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo che la CTR avesse supposto erroneamente l'inesistenza o l'errata quantificazione di un dato risultante invece dagli atti (importo IVA indicato in avviso e corrispondente alle maggiori vendite accertate). I contribuenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c. per mancata notificazione del ricorso per revocazione anche all'agente della riscossione, che era parte necessaria del giudizio; 2) violazione degli artt. 327 e 395, n. 4, c.p.c. e dell'art. 64 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la revocazione fosse stata chiesta quando la sentenza era ancora impugnabile e che, se si trattava di mera contraddittorietà motivazionale, il rimedio corretto sarebbe stato il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.; 3) violazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c. e dell'art. 64 del d.lgs. n. 546/1992, assumendo che il fatto posto a base della revocazione dovesse essere incontroverso e non oggetto di decisione; 4) violazione degli artt. 97 Cost. e 96 c.p.c. per il comportamento asseritamente imprudente e abusivo dell'Agenzia.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che nel giudizio di revocazione fosse mancata la partecipazione di un litisconsorte necessario, ossia l'agente della riscossione, parte necessaria nelle controversie aventi ad oggetto cartelle di pagamento. Ha affermato che, ai sensi degli artt. 65, comma 3, e 53, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, il ricorso per revocazione deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio precedente, intendendosi per tali quelle nei cui confronti il contraddittorio sia stato ritualmente instaurato, anche se poi non si siano costituite. La mancata notificazione del ricorso per revocazione all'agente della riscossione ha determinato la nullità del procedimento e della sentenza. I motivi dal secondo al quarto sono rimasti assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che dovrà integrare il contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione e poi riesaminare la domanda di revocazione, provvedendo anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato quale norma sulla partecipazione al contraddittorio, in relazione alla nullità derivante dall'omessa evocazione di un litisconsorte necessario

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato quale norma sul litisconsorzio necessario, ritenuto violato per la mancata notificazione del ricorso per revocazione a una parte necessaria

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato come vizio dedotto in cassazione per nullità del procedimento e della sentenza

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    richiamato come base del ricorso per revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa

  • art. 64, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in relazione al rimedio della revocazione nel processo tributario

  • art. 65, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    interpretato nel senso che il ricorso per revocazione va proposto e depositato secondo le regole dell'appello, con contraddittorio verso tutte le parti che hanno partecipato al giudizio precedente

  • art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    interpretato come norma che impone la notificazione dell'impugnazione a tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado/precedente, a presidio del contraddittorio

  • art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dall'Agenzia per sostenere che l'impugnazione dovesse essere proposta solo contro le parti costituite nel grado precedente, tesi disattesa dalla Corte

  • art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel ragionamento sulla forma e sul destinatario delle impugnazioni nel processo tributario

  • art. 331 c.p.c.

    richiamato per affermare che, in causa inscindibile o con litisconsorzio necessario, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di termini di impugnazione

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo, ma non esaminato per assorbimento

  • art. 97 Cost.

    richiamato nel quarto motivo in chiave di correttezza dell'azione amministrativa

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato come disciplina della trattazione camerale in cassazione

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il ricorso per revocazione deve essere notificato a tutte le parti che hanno partecipato al giudizio precedente, incluse quelle nei cui confronti il contraddittorio sia stato ritualmente instaurato ma che non si siano costituite.
  • Quando si impugna una cartella di pagamento, l'agente della riscossione è parte necessaria del giudizio; la sua mancata evocazione nel giudizio di revocazione determina nullità del procedimento e della sentenza.
  • L'eccezione di mancata partecipazione di un litisconsorte necessario assorbe le ulteriori censure sul merito della revocazione, che restano non esaminate.
  • In presenza di causa inscindibile o litisconsorzio necessario, il giudice deve assicurare l'integrazione del contraddittorio; in difetto, la decisione è cassata con rinvio al giudice di merito per il nuovo esame della domanda.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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