Cassazione Penale, Sentenza n. 41291/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale per il riesame di Bari che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per reati collegati ad un'associazione a delinquere finalizzata a delitti contro il patrimonio (tra cui riciclaggio e ricettazione). Il ricorso per cassazione deduceva: (a) violazione di legge e vizio di motivazione (art. 274 c.p.p.), sostenendo che il pericolo di reiterazione non poteva essere desunto dalle modalità dei fatti e che non era stata adeguatamente valutata l'attualità e concretezza del pericolo, soprattutto alla luce della risalenza temporale di molte condotte; (b) allegata duplicazione di procedimenti (fatti analoghi oggetto di altro procedimento e arresto nel 2018); (c) carenza di motivazione circa l'idoneità esclusiva della misura custodiale rispetto a misure meno afflittive.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che il Tribunale aveva fornito motivazione adeguata e persuasiva circa la sussistenza del pericolo di reiterazione, fondato su elementi concreti (precedenti arresti e condanne per reati analoghi, carichi pendenti, contesto associativo e modalità dei fatti) e sulla personalità e condizioni di vita dell'indagato. La Corte ha affermato che la distanza temporale dei fatti non esclude il pericolo se vi sono elementi che indicano la prosecuzione o la non occasionalità dell'attività illecita; ha inoltre ritenuto infondata la doglianza sulla duplicazione dei procedimenti in mancanza di specifiche allegazioni. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), e l'atto è stato trasmesso alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p.
Norme richiamate
D.L. n. 137 del 2020, art. 23 comma 8
art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020
ha consentito lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; disposizione procedurale richiamata a descrizione del rito seguito
norma richiamata dal ricorrente per censurare la motivazione del provvedimento cautelare; la Corte ha ritenuto che non sussistesse violazione né vizio della motivazione contestato
stabilisce le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e possibile versamento alla Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
norma regolamentare richiamata per gli adempimenti della cancelleria dopo la pronuncia
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016 - dep. 10/11/2016, Esposito, Rv. 268508)
Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016 - Esposito
ricordata per il principio che il giudizio sulla attualità del pericolo di reiterazione deve fondarsi sull'esame della personalità dell'accusato e delle sue concrete condizioni di vita, valorizzando elementi specializzanti e non limitandosi alla gravità astratta del titolo di reato
Massime di principio
- Pericolo di reiterazione: va valutato in termini di concretezza (elementi reali, non ipotetici) e attualità (prognosi di probabile recidiva), senza richiedere l'immediatezza o la previsione di una specifica occasione per delinquere.
- La distanza temporale delle condotte non esclude il pericolo di reiterazione se emergono elementi che indicano la prosecuzione dell'attività illecita o la non occasionalità dei comportamenti (precedenti, carichi pendenti, condotte successive).
- Il giudice della cautela deve motivare il giudizio valorizzando la personalità dell'indagato, le modalità del fatto e le condizioni di vita; tali elementi possono giustificare la scelta di misure cautelari più afflittive quando le misure alternative risultino inadeguate a prevenire la reiterazione.
- Eccezioni procedurali complesse (es. duplicazione di procedimenti) devono essere specificamente e adeguatamente dedotte: affermazioni generiche o non supportate da allegazioni non convincono la Corte.
- In Cassazione i ricorsi che si risolvono nella mera richiesta di riconsiderare la valutazione della prova compiuta dal giudice del merito sono frequentemente dichiarati inammissibili; occorre censurare profili di legge o vizi motivazionali concretamente rilevanti.
- In caso di inammissibilità del ricorso sono applicabili le sanzioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende.
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