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Ordinanza

Ordinanza n. 3654/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per l’annullamento ovvero la riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, sede di Roma, sez. III, 22 settembre 2023 n.14129, che ha respinto il ricorso n. 5787/2023 R.G. proposto per l’annullamento: a) del decreto 27 gennaio 2023 n.36, conosciuto in data imprecisata, con il quale il Ministro dell''ambiente e della sicurezza energetica, di concerto col Ministro della cultura, ha espresso valutazione di impatto ambientale - VIA positiva sul progetto presentato dalla Enel Produzione S.p.a. per la sostituzione delle unità di generazione a carbone esistenti con nuove unità a gas per la centrale termoelettrica “Federico II” di Brindisi; e di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato, in particolare: b) del parere 3 febbraio 2023 n.214 della Commissione tecnica di verifica dell''impatto ambientale; c) del parere 8 luglio 2021 prot. 23484-P del Ministero della cultura; d) del parere 29 dicembre 2021 prot. AOO-ISS 45685 dell''Istituto superiore di sanità;

Giustizia amministrativa202310130

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. III, che aveva respinto il ricorso contro la VIA positiva relativa alla sostituzione delle unità a carbone della centrale termoelettrica di Brindisi con unità alimentate a gas

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le associazioni appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado deducendo sei motivi, riferiti alla configurazione progettuale definitiva 1+1 e rinunciando ai motivi fondati sull'originaria configurazione 2+1. In primo luogo hanno dedotto travisamento del fatto quanto allo scenario di base della VIA, sostenendo che lo studio di impatto ambientale avrebbe erroneamente considerato la permanenza in esercizio della centrale a carbone anche in caso di mancata realizzazione del progetto, senza tenere conto della prevista cessazione definitiva dell'uso del carbone entro il 31 dicembre 2025. Hanno inoltre contestato la necessità del progetto alla luce dei dati Terna relativi all'indicatore LOLE e censurato la sentenza per avere ritenuto irrilevante la dismissione del carbone e l'utilità economica dell'intervento; in via subordinata hanno chiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea sull'interpretazione delle norme concernenti lo scenario di base. Con il secondo motivo hanno dedotto falso presupposto in relazione al parere dell'Istituto superiore di sanità, ritenuto contraddittorio perché, pur rilevando carenze nella produzione dei profili di salute ante operam, avrebbe espresso un assenso subordinato a valutazioni da svolgere in corso d'opera. Con il terzo motivo hanno dedotto carenza di istruttoria e contraddittorietà del parere della Commissione VIA, il quale avrebbe individuato criticità nella valutazione tossicologica dell'ammoniaca e nei dati utilizzati, rinviandone la gestione a prescrizioni successive alla realizzazione dell'opera. Con il quarto motivo hanno contestato la carenza istruttoria nella valutazione degli inquinanti atmosferici, tra cui particolato secondario, ossidi di azoto, ossido di carbonio e ammoniaca, nonché l'asserita erronea delimitazione dell'area territoriale di riferimento. Con il quinto motivo hanno dedotto illogicità circa la necessità del progetto e violazione dell'art. 5, comma 1, lettera c), del d.lgs. 152/2006 per omessa valutazione dell'impatto climatico, comprese le emissioni di anidride carbonica e le emissioni di metano upstream connesse all'estrazione e fornitura del combustibile; in subordine hanno chiesto un ulteriore rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Con il sesto motivo hanno dedotto carenza di istruttoria sugli impatti del cantiere e dell'opera sulla parte marina dei due siti di interesse comunitario interessati.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito l'appello nel merito. Ha rilevato che le censure investono principalmente accertamenti tecnici relativi allo scenario di base, alla disattivazione della centrale a carbone, alla necessità dell'intervento, ai profili sanitari, alla valutazione tossicologica dell'ammoniaca, agli inquinanti atmosferici, alle emissioni upstream di metano e agli impatti sui siti di interesse comunitario. Dopo avere già disposto richieste di chiarimenti all'ISS e al Ministero e avere acquisito relazioni tecniche di parte, la Sezione ha ritenuto che il materiale acquisito richiedesse specifiche conoscenze tecniche. Poiché il direttore del dipartimento universitario inizialmente designato aveva rappresentato l'impossibilità di accettare l'incarico per la difficoltà di reperire le professionalità necessarie, il Collegio ha sostituito il verificatore unico con un collegio composto dai direttori dei dipartimenti di ingegneria industriale e di ingegneria civile, chimica, ambientale e materiali dell'Università di Bologna, operanti d'intesa e con facoltà di subdelega interna. Sono stati confermati i sette quesiti già formulati, riguardanti: la considerazione della disattivazione della centrale a carbone nello scenario di base; la considerazione dei dati LOLE; l'individuazione dei profili di salute ante operam; la correttezza della valutazione tossicologica dell'ammoniaca; la valutazione degli ulteriori inquinanti e dell'area di riferimento; la valutazione delle emissioni upstream di metano; gli impatti del cantiere e dell'opera sulla parte marina dei SIC. Il collegio dovrà depositare la relazione entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, secondo il procedimento partecipato previsto dall'ordinanza, con bozza, osservazioni delle parti e relazione finale. La causa è stata rinviata alla pubblica udienza per la prosecuzione. Le spese non sono state definite.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 152/2006

    Il testo richiama la disposizione quale norma sui contenuti dello studio di impatto ambientale.

    La disposizione è richiamata in relazione all'obbligo di predisporre lo studio di impatto ambientale e alla necessità di verificare, tramite istruttoria tecnica, i contenuti dello studio.

  • Allegato VII alla parte II d.lgs. 152/2006

    la descrizione degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente (scenario di base) e una descrizione generale della sua probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto

    La norma è richiamata per individuare l'oggetto della controversia relativa allo scenario di base e all'alternativa zero.

  • art. 5, comma 1, lettera b-bis), d.lgs. 152/2006

    gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l’esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione

    La disposizione è richiamata quale base della valutazione di impatto sanitario.

  • art. 23, comma 2, d.lgs. 152/2006

    È richiamata per l'obbligatoria allegazione della valutazione di impatto sanitario ai progetti relativi a centrali termiche e impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW.

  • art. 5, commi 3 e 4, d.P.R. 357/1997

    I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare … i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi; Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale … la valutazione di incidenza è ricompresa nell'àmbito della predetta procedura

    La disposizione è richiamata per delineare l'inclusione della valutazione di incidenza nella VIA quando il progetto può incidere su SIC o ZSC.

  • art. 5, comma 1, lettera c), d.lgs. 152/2006

    È richiamata quale disposizione invocata dalle appellanti per sostenere l'obbligo di considerare l'impatto del progetto sul clima.

  • art. 191, comma 2, TFUE

    È richiamato dalle appellanti, in relazione alle richieste subordinate di rinvio pregiudiziale, quale fondamento del principio di precauzione.

  • art. 6 D.M. 84/2020

    La disposizione è richiamata quale base della prevista disattivazione della centrale a carbone.

  • art. 2, comma 4, D.M. 84/2020

    Entro 12 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 9, comma 5 del presente decreto, il Gestore dovrà presentare ... il Piano di cessazione definitiva dell'utilizzo del carbone per la produzione termoelettrica, da attuare entro il 31 dicembre 2025

    La disposizione è richiamata per documentare l'obbligo di cessazione definitiva dell'uso del carbone e la necessità di verificare se tale circostanza sia stata considerata nella VIA.

Massime di principio

  • Quando la decisione sulla legittimità di una VIA dipende da contestazioni tecniche specifiche e non immediatamente risolvibili sulla base degli atti, il giudice amministrativo può disporre una verificazione mediante uno o più esperti, formulando quesiti puntuali sui fatti tecnici controversi.
  • Nella verifica della completezza dello studio di impatto ambientale deve essere accertato se lo scenario di base e la probabile evoluzione in caso di mancata realizzazione del progetto considerino gli obblighi già esistenti di dismissione o cessazione dell'attività dell'impianto preesistente.
  • Quando un progetto sottoposto a VIA è potenzialmente incidente sulla salute della popolazione, sulla qualità dell'aria, sul clima o su siti di interesse comunitario, la correttezza dell'istruttoria può richiedere un accertamento tecnico unitario che esamini anche gli effetti del cantiere, gli impatti indiretti e l'adeguatezza dell'area territoriale di riferimento.
  • La verificazione disposta nel processo amministrativo deve svolgersi nel contraddittorio con le parti, consentendo la nomina di tecnici di parte, la formulazione di osservazioni sulla bozza e il deposito di una relazione finale.
  • La sostituzione del verificatore inizialmente designato è ammissibile quando siano rappresentate difficoltà oggettive nell'individuazione delle professionalità necessarie; il giudice può nominare un collegio di esperti appartenenti a strutture diverse, incaricandoli di agire d'intesa.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàAree protette, fauna e floraIstruttoria processuale
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoPrincipi di precauzione e prevenzione

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