Sentenza n. 10292/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento di rifiuto del visto d'ingresso in Italia richiesto dalla sig.ra -OMISSIS- Rif provv. n. D/5337/2025 dell'ambasciata d'Italia New Delhi emesso in data 23.9.2025, con contestuale istanza di sospensione cautelare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rifiuto del visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato adottato dalla Rappresentanza diplomatica italiana a New Delhi
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Rappresentanza diplomatica italiana a New Delhi aveva rigettato la sua richiesta di visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento e formulando contestualmente istanza cautelare. Dal testo non risultano specificamente illustrati i singoli vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Nel corso del processo, a seguito di un procedimento di riesame in autotutela, la Sede diplomatica ha rilasciato al ricorrente il visto richiesto. Il rilascio ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, sicché il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione secondo il principio della soccombenza, poiché il visto è stato rilasciato solo dopo l'instaurazione del giudizio; liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, con rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando un sopravvenuto provvedimento dell'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.
Massime di principio
- Il rilascio del titolo amministrativo richiesto nel corso del giudizio, ove determini il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere, comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., anziché una decisione nel merito sull'originario diniego.
- Quando il soddisfacimento della pretesa del ricorrente interviene soltanto a seguito dell'instaurazione del giudizio, le spese di lite possono essere poste a carico dell'amministrazione in applicazione del principio della soccombenza virtuale o sostanziale, anche se il giudizio termina per cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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