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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19223/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 8 maggio 2025 deducendo, come unico motivo, il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. In particolare contestava la quantificazione della pena, comprensiva degli aumenti e delle diminuzioni applicati per circostanze e per la continuazione. La Corte di cassazione ha rilevato che tale censura non è consentita in sede di legittimità quando mira a sollecitare una nuova valutazione discrezionale del merito e ha ritenuto comunque la motivazione della sentenza impugnata congrua, perché il giudice di merito aveva richiamato gli elementi ritenuti rilevanti, valorizzando la pena già prossima al minimo edittale, la proporzione alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato, nonché l'aumento per continuazione inferiore al minimo legale.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena deve avvenire nel rispetto dei criteri legali di determinazione della pena e nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    La commisurazione della pena deve essere ancorata agli elementi di gravità del reato e alla personalità del colpevole; il sindacato di legittimità è limitato alla congruità della motivazione.

Massime di principio

  • La determinazione della pena, compresi gli aumenti e le diminuzioni connessi alle circostanze e alla continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione se la motivazione è congrua e non illogica.
  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste del vizio di motivazione, contesta in realtà la mera quantificazione della pena senza evidenziare un effettivo difetto motivazionale o la violazione dei criteri legali di commisurazione.
  • È sufficiente, ai fini della motivazione sul trattamento sanzionatorio, un richiamo agli elementi decisivi considerati dal giudice di merito, quali la gravità del fatto, la personalità dell'imputato e la proporzione della pena base e degli aumenti applicati.
  • La circostanza che la pena sia stata fissata prossima al minimo edittale e che l'aumento per la continuazione sia inferiore al minimo previsto dalla legge può costituire indice di adeguatezza della motivazione sul trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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