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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30950/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza della Corte di appello di Trento che aveva rigettato la sua istanza di revisione, ribadendo le ragioni già poste a fondamento della richiesta di revisione. La Corte di cassazione ha però rilevato che l'atto era stato sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dall'art. 613 c.p.p. dopo la riforma del 2017. Il ricorso è stato quindi qualificato come inammissibile per difetto di valida sottoscrizione professionale dell'atto di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 c.p.p. che, per il ricorso per cassazione, richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale. Ha ritenuto la causa di inammissibilità riconducibile all'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p. e, senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ha applicato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione

    Nel giudizio di legittimità il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti esclusivamente da un difensore cassazionista; la sottoscrizione personale dell'imputato determina inammissibilità.

  • art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.

    La mancanza della sottoscrizione richiesta dall'art. 613 c.p.p. integra una causa di inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente di dichiarare l'inammissibilità senza formalità quando la ragione emerge in modo immediato dagli atti.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la sottoscrizione dell'atto da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale costituisce un requisito formale essenziale: la sua mancanza comporta inammissibilità.
  • La proposizione personale del ricorso da parte dell'imputato non soddisfa il requisito di validità imposto per il giudizio di legittimità, anche quando l'impugnazione concerne il rigetto di una domanda di revisione.
  • Quando la causa di inammissibilità è immediatamente desumibile dagli atti, la Corte può dichiararla senza formalità processuali ulteriori.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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