Cassazione Penale, Sentenza n. 45289/2023 del 09/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza che aveva dichiarato esistenti le condizioni per la sua consegna alla Romania ai sensi del mandato d'arresto europeo emesso dalla Pretura di Fagaras per l'esecuzione di una condanna irrevocabile a 1 anno e 6 mesi per furto. Il ricorso articolava due motivi: (I) violazione dell'art. 20 legge n.69/2005 sostenendo che la consegna dovrebbe essere limitata alle condanne non inferiori a quattro anni e che l'ordinamento rumeno prevede misure alternative alla detenzione; (II) violazione degli artt. 2 e 18, lett. g) e s) legge n.69/2005 per presunta mancata prova della regolare citazione in giudizio (processo in absentia) e dunque inesistenza di equità del processo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che il richiamo all'art. 20 era erroneo e che, quanto alla misura della pena, il limite rilevante è l'art. 7, comma 4 della legge n.69/2005 che esclude la consegna solo se la pena è inferiore a quattro mesi; quindi il motivo è manifestamente infondato. Sul secondo motivo ha osservato che le norme citate dalla ricorrente erano state abrogate con la riforma del 2021 e che, ai sensi dell'art. 18-ter, la consegna in caso di giudizio in absentia può essere rifiutata solo se lo Stato emittente non fornisce le indicazioni previste dall'art. 6, comma 1-bis; la sentenza impugnata attestava che tali indicazioni erano presenti nel mandato e la ricorrente non le contestava. Perciò il ricorso è inammissibile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 20, legge n. 69 del 2005
Richiamata dalla ricorrente ma individuata dalla Corte come riferimento errato rispetto alla questione posta; non ha impedito la consegna.
legge n.69 del 2005, art.7 comma 4
art. 7, comma 4, legge n. 69/2005
Interpretato come il vero limite alla esecuzione del mandato "esecutivo": la consegna è esclusa solo se la pena detentiva irrogata è inferiore a quattro mesi.
legge n.69 del 2005, art.18-ter
art. 18-ter, legge n. 69 del 2005
Regola i casi di processo celebrato in absentia: la consegna può essere rifiutata solo se lo Stato emittente non fornisce, con il mandato o informazioni integrative, le indicazioni richieste dall'art. 6, comma 1-bis.
legge n.69 del 2005, art.6 comma 1-bis
art. 6, comma 1-bis, legge n. 69/2005
Prevede le informazioni che lo Stato emittente deve fornire in caso di processo in absentia (notifica della decisione, informazioni sulla possibilità di impugnare o ottenere un nuovo processo, diritto alla difesa); la Corte ha ritenuto che tali indicazioni fossero presenti nel mandato.
legge n.69 del 2005, artt. 2 e 18, lett. g) e s)
artt. 2 e 18, lett. g) e s), legge n. 69/2005
Richiamate dalla ricorrente come fondamento del proprio motivo ma risultano abrogate dalla riforma del 2021, pertanto non più rilevanti.
codice di procedura penale, art.616
art. 616, cod. proc. pen.
Norma che impone la condanna alle spese processuali se il ricorso è inammissibile; applicata per disporre le spese a carico della ricorrente.
Corte Costituzionale, sentenza n.186 del 13 giugno 2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata sul principio che l'ammissibilità e la condanna alle spese e sanzioni per ricorsi manifestamente infondati non richiedono che la parte sia priva di colpa; conferma la base per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
legge n.69 del 2005, art.22 comma 5
art. 22, comma 5, legge n. 69/2005
Richiamato in P.Q.M. per gli adempimenti di trasmissione alla cancelleria relativi alla consegna.
Massime di principio
- Per i mandati d'arresto europeo esecutivi la possibilità di consegna non è limitata a condanne molto elevate: il riferimento normativo rilevante (art. 7, comma 4 l.69/2005) esclude la consegna solo per pene detentive inferiori a quattro mesi.
- Le censure basate su disposizioni legislative abrogate non sono rilevanti: è necessario verificare la normativa vigente e l'effetto delle riforme sulla disciplina dei procedimenti in absentia.
- In caso di processo in absentia, la consegna può essere rifiutata solo se lo Stato emittente non fornisce le specifiche informazioni previste (art. 6, comma 1-bis): se tali informazioni sono presenti nel mandato e non contestate, la consegna può procedere.
- Quando si impugna una decisione che riferisce fatti documentali (es. attestazione della presenza di determinate informazioni nel mandato), il ricorrente deve contestare specificamente quelle affermazioni per rendere efficace il motivo di ricorso.
- I ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p. e Cassa delle ammende); va quindi valutata la fondatezza delle doglianze prima di proporre ricorso.
- Nelle procedure relative a mandati d'arresto europeo è prassi e spesso necessario richiedere informazioni integrative allo Stato emittente; l'assenza di contestazione delle informazioni fornite dall'emittente rafforza la legittimità della consegna.
- In presenza di dubbi procedurali (notifiche, diritto al contraddittorio, possibilità di impugnazione o nuovo processo) è fondamentale produrre prove documentali specifiche e richieste formali alle autorità emittenti prima di proporre impugnazioni.
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