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Sentenza

Sentenza del 30/01/2024 n. 2788 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni, per complessivi 60.209,08 euro, relativo all’imposta di registro non versata su un contratto di mutuo del 3 aprile 2008 tra società incorporante ed ente incorporato. La scrittura era stata rinvenuta presso la sede della società durante un accesso nel 2012 (PVC del 20 aprile 2012). Eurotire ha proposto sette motivi: i primi due contestavano l’omessa pronuncia o l’insufficiente motivazione sulla sottoscrizione dell’avviso e sulla delega al firmatario; il terzo denunciava l’omessa motivazione sulla decadenza e sui criteri di calcolo; il quarto deduceva la decadenza quinquennale dal potere di richiedere l’imposta; il quinto contestava l’esistenza e la regolarità della notificazione; il sesto lamentava la mancata indicazione del responsabile del procedimento; il settimo contestava la mancata esposizione dei criteri di calcolo di interessi e sanzioni. L’avviso risultava notificato il 15 novembre 2013, mentre la registrazione avrebbe dovuto essere richiesta entro il 23 aprile 2008.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, relativi alla sottoscrizione e alla delega: una questione può essere implicitamente respinta quando la soluzione adottata dal giudice presuppone che essa sia irrilevante o infondata, e tale decisione va censurata come violazione di legge o vizio di motivazione, non come omessa pronuncia. Ha accolto il terzo motivo, ritenendo che l’avviso fosse stato notificato oltre il termine quinquennale di decadenza, scaduto il 24 aprile 2013. Il rinvenimento del contratto durante una verifica presso la sede della società non costituisce «caso d’uso» idoneo a far decorrere il termine da un momento successivo: tale ipotesi richiede il deposito dell’atto nei luoghi e per le finalità indicati dall’art. 6 del TUR. I restanti motivi sono stati assorbiti. La Corte ha cassato la sentenza della CTR Lazio n. 6528/39/16, depositata il 27 ottobre 2016, e, non occorrendo ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della società. Spese dei gradi di merito compensate; Agenzia condannata a rimborsare le spese di Cassazione, liquidate in 6.000 euro, oltre 200 euro per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell’imposta di registro), art. 76, comma 1

    L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ... non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui ... avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o ... si è verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio.

    Per gli atti non presentati alla registrazione, l’Amministrazione deve richiedere l’imposta entro cinque anni dalla scadenza dell’obbligo di registrazione, salvo che ricorra una delle specifiche ipotesi derogatorie previste dalla legge. Nel caso deciso, il termine decorreva dal 23 aprile 2008 ed era scaduto il 24 aprile 2013.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 15, comma 1, lettere c), d) ed e)

    In mancanza di richiesta da parte dei soggetti indicati al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 10, lett. a), b) e c) la registrazione è eseguita d'ufficio, previa riscossione dell'imposta dovuta: (...) e) per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso rispetto ai quali è intervenuta la decadenza di cui all'art. 76, comma 1, e per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 6, quando siano depositati a norma di tale ultimo articolo.

    Le ipotesi indicate consentono la registrazione d’ufficio al verificarsi dei rispettivi presupposti, ma non trasformano il semplice ritrovamento di un atto durante una verifica fiscale in un caso d’uso. Per l’atto soggetto a registrazione in termine fisso, la decadenza non impedisce la registrazione d’ufficio solo quando ricorrano le condizioni previste dalla norma.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 6

    Si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento.

    Il caso d’uso presuppone un deposito qualificato, effettuato nei luoghi indicati dalla norma e diretto all’acquisizione dell’atto per fini giuridici e operativi. Il mero rinvenimento del contratto presso la sede della società durante un accesso non integra tale presupposto e non sposta il dies a quo della decadenza.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 5

    L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta (...) quando si faccia uso dell'atto ai sensi dell'art. 6 TUR (non si fa luogo, comunque, al pagamento di sanzioni).

    La decadenza dal potere di richiedere l’imposta non esclude il pagamento dell’imposta se successivamente ricorre un effettivo caso d’uso ai sensi dell’art. 6; in tale ipotesi, tuttavia, non sono dovute sanzioni.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 9 della parte prima della Tariffa e art. 5

    Il contratto di mutuo è soggetto alla registrazione in termine fisso (in forza del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 9, parte prima, che ha valore di previsione generale, trattandosi di atto avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, e tenendo altresì presente il citato d.P.R. n. 131 del 1986, art. 5 - il quale prevede che vadano registrati a "termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa ed in caso d'uso quelli indicati nella parte seconda".

    La Corte qualifica il contratto di mutuo in esame come atto soggetto a registrazione in termine fisso, in quanto comporta prestazioni a contenuto patrimoniale e rientra nella parte prima della Tariffa. Di conseguenza, il termine di decadenza decorreva dalla scadenza dell’obbligo di registrazione, non dal rinvenimento dell’atto.

  • Codice di procedura civile, art. 384, secondo comma

    Inoltre, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., e il ricorso originario della società contribuente va accolto.

    Quando, dopo la cassazione, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente la causa nel merito. Qui ha quindi accolto essa stessa il ricorso originario della contribuente.

Massime di principio

  • Per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso non presentati, il termine quinquennale per richiedere l’imposta decorre, in via ordinaria, dalla data in cui la registrazione avrebbe dovuto essere richiesta; non può essere fatto decorrere dalla successiva scoperta dell’omissione durante un controllo.
  • Il semplice ritrovamento di una scrittura privata presso la sede del contribuente durante una verifica non costituisce «caso d’uso». Occorre un deposito dell’atto nei luoghi e per le finalità previste dall’art. 6 del D.P.R. n. 131/1986.
  • Le deroghe alla decorrenza ordinaria della decadenza vanno ricondotte alle specifiche ipotesi previste dalla legge; non è sufficiente che l’Amministrazione venga a conoscenza dell’atto dopo la scadenza del termine ordinario.
  • Una decisione implicita su un’eccezione o una tesi difensiva, quando sia presupposta dalla soluzione adottata, non si censura come omessa pronuncia: la parte deve contestare la correttezza giuridica o la motivazione della soluzione implicita.
  • Se la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito, accogliendo il ricorso originario.

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