Cassazione Civile, Ordinanza n. 34061/2025 del 24/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito nei confronti della debitrice principale di un mutuo e dei suoi fideiussori per il residuo del finanziamento erogato. Gli ingiunti proponevano opposizione; il Tribunale revocava il decreto nei confronti dei fideiussori ritenendo nulla la fideiussione, ma condannava la debitrice principale al pagamento del residuo. La banca appellava e la Corte d'appello rigettava l'opposizione dei fideiussori. In cassazione i fideiussori e la società ricorrevano con due motivi, ma prima della decisione depositavano rinuncia al ricorso, notificata alla controparte e non accettata. La questione decisa dalla Corte di cassazione non attiene al merito della fideiussione o del mutuo, bensì agli effetti processuali della rinuncia al ricorso e alla conseguente estinzione del giudizio, con regolazione delle spese e esclusione del raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso. Ha precisato che la rinuncia, quale atto unilaterale recettizio, si perfeziona con la sua acquisizione da parte del destinatario e non richiede accettazione. Ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, escludendo il raddoppio del contributo unificato perché il ricorso non è stato oggetto di disattendimento.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di cassazione e giustifica la condanna della parte rinunciante alle spese, salvo diversa disciplina applicabile.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale recettizio: produce effetto con la sua comunicazione alla controparte e non richiede accettazione per perfezionarsi.
- In presenza di rinuncia al ricorso, il giudizio di cassazione si estingue e le spese del giudizio di legittimità possono essere poste a carico del ricorrente rinunciante.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il ricorso non è definito con rigetto o declaratoria di inammissibilità/disattendimento, ma con estinzione per rinuncia.
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